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Collocazione attraversamenti pedonali.

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inistero delle infrastrutture e dei trasporti
Nota 14-11-2008 n. 92383
Collocazione attraversamenti pedonali.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ramo trasporti.

 

Nota 14 novembre 2008, n. 92383 (1).

Collocazione attraversamenti pedonali.


(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ramo trasporti.

 


 

 

Al

Comune di ……

   

(Rif. nota n. 147730 del 4 novembre 2008)

     

 


 


Con riferimento alla nota a margine, si comunica che è sempre buona regola tecnica tenere separato il traffico pedonale da quello veicolare per la migliore tutela dell'utenza più debole.

Si richiama in proposito l’art. 46 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992), che al comma 2, lettera c), prevede già che qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale.

A maggior ragione è sconsigliabile la soluzione prospettata se in corrispondenza del passo carrabile confluisce il traffico pedonale del presunto attraversamento pedonale e dell’eventuale marciapiede, che subirebbe pesanti condizionamenti in presenza di veicoli in entrata/uscita da passo stesso.

Non è da trascurare infine il fatto che l’eventuale veicolo in fermata all’ingresso del passo carrabile violerebbe il dettato dell’art. 158, comma 1, lettera g) del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992).

Ciò posto, e pur concordando sul fatto che non vi sono norme specifiche sull’argomento, si è dell’avviso che non è opportuno, né corretto, tracciare attraversamenti pedonali in corrispondenza di passi carrabili.


 

Il Dirigente tecnico

Ing. Francesco Mazziotta


 


D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

   

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