Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

Articolo 152 del Codice della Navigazione - Rilascio del Passavanti provvisorio.

Dettagli

Nuova pagina 1

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 21-8-2008 n. 13623
Articolo 152 del Codice della Navigazione - Rilascio del Passavanti provvisorio.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione centrale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale - Divisione 6.

 

Circ. 21 agosto 2008, n. 13623 (1).

Articolo 152 del Codice della Navigazione - Rilascio del Passavanti provvisorio.


(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione centrale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale - Divisione 6.

 


 

Alle

Direzioni Marittime

 

Loro sedi

Alla

Capitaneria di porto di Mazara del Vallo

Alla

Capitaneria di porto di Salerno

Al

Ministero degli affari esteri

 

Direzione generale per gli Italiani all'estero

 

e politiche migratorie

 

Ufficio III (Affari consolari)

 

Roma

e, p.c.: Al

Comando generale del Corpo

 

delle Capitanerie di Porto

 

II Reparto

 

Sede

   

 


 


Come è noto, l'articolo 152 del Codice della Navigazione consente, per le navi provenienti da registro straniero, il rilascio del passavanti provvisorio prima della loro immatricolazione in Italia al verificarsi di due condizioni:

a) rilascio da parte dell'autorità marittima o consolare straniera di una espressa dichiarazione attestante che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione della nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti;

b) rilascio da parte dell'autorità marittima o consolare straniera di una espressa dichiarazione attestante che l'atto di nazionalità, o documento equipollente, è stato preso in consegna.

Va da sé che la ratio dell'art. 152 cod. nav., per quanto riguarda la condizione di cui al punto b), sia quella di impedire che la nave possa navigare con documenti di navigazione di due diverse bandiere.

In proposito, da parte degli operatori italiani sono state segnalate notevoli difficoltà in merito al soddisfacimento della condizione di cui al punto b), in quanto spesso, nei porti ove si trova la nave oggetto della procedura di cancellazione dal registro straniero, non è presente l'autorità consolare o marittima straniera.

Questa Direzione, sentito il parere conforme espresso dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ritiene che, al fine di ovviare alle descritte difficoltà, nei porti ove non sia presente l'autorità consolare o marittima straniera, constatata da parte dell'autorità consolare italiana l'impossibilità di attuare la condizione di cui al precedente punto b), possa essere acquisito da quest'ultima, invece della «espressa dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera che l'atto di nazionalità o documento equipollente è stato preso in consegna» uno dei seguenti documenti:

1) dichiarazione da parte dell'autorità marittima o consolare straniera che il documento equipollente all'atto di nazionalità dovrà essere consegnato all'autorità consolare straniera del registro di provenienza della nave nel primo porto di approdo utile (primo porto ove sia presente l'autorità consolare straniera del registro di provenienza);

2) dichiarazione con cui l'autorità marittima o consolare straniera autorizza l'autorità consolare italiana a prendere in consegna il documento equipollente all'atto di nazionalità per l'immediato inoltro alla stessa autorità straniera;

3) dichiarazione con cui l'autorità marittima o consolare straniera conferisce mandato ad un proprio rappresentante per prendere in consegna il documento equipollente all'atto di nazionalità.

Qualora non sia possibile conseguire una delle predette dichiarazioni, l'autorità consolare italiana potrà comunque rilasciare un passavanti provvisorio con validità non superiore a 60 giorni, rinnovabile esclusivamente ad avvenuta cancellazione dai registri navali stranieri di provenienza. Su tale documento devono essere annotati i motivi del rilascio (impossibilità di ottenere le dichiarazioni di cui al punto b) e di cui ai punti 1, 2 e 3 della presente circolare) nonché la prescrizione che il suo rinnovo è condizionato alla cancellazione dai registri navali stranieri.

Il Ministero degli affari esteri e le Direzioni marittime in indirizzo sono pregati di diramare la presente circolare, rispettivamente, a tutti gli Uffici Consolari e ai dipendenti Uffici marittimi.


 

Il Direttore generale

Dott. Enrico Maria Pujia

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica