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24 APRILE 2024 - 15 nuovi documenti di libera consultazione e prelevabili

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24 APRILE 2024 - 15 nuovi documenti di libera consultazione e prelevabili

 

 

  1. Abuso d’ufficio – Modifica, ex art. 50 d.lgs. n. 36 del 2023, del limite-soglia oltre il quale è prescritto il previo avvio della procedura ad evidenza pubblica per la stipula di contratto di appalto di servizi – Efficacia retroattiva – Ragioni – Conseguenze.
  2. Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione - Provvedimenti pubblicati nel mese di Febbraio 2024
  3. Risposta alla “chiamata del presente” e “saluto romano” – Delitto di cui all’art. 5 l. n. 645 del 1952 – Configurabilità – Condizioni – Sussistenza del concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista – Delitto di cui all’art. 2, comma 1, d.l. n. 122 del 1993, convertito in l. n. 205 del 1993 – Configurabilità – Condizioni – Condotta espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis, secondo comma, cod. pen.
  4. Rassegna delle pronunce della Corte costituzionale in materia penale (Marzo 2024)
  5. Se la disciplina del regime di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. - nel testo introdotto dall'art. 2 d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 e anteriore al d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 - operi nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020 ovvero nel caso in cui solo quest'ultimo sia stato iscritto dopo tale data.
  6. SENTENZA DEL 04/01/2024 N. 10/4 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLE MARCHE Imposta sulla pubblicità e insegne Bancomat Le iscrizioni che segnalano la presenza di postazioni “Bancomat” in luoghi e sedi diverse dalle banche di appartenenza, come quelle situate in stazioni o centri commerciali, non costituiscono messaggi di carattere pubblicitario. Spiegano i giudici che tali insegne, anche se accompagnate dalla presenza aggiuntiva del logo o del marchio della Banca di riferimento, costituiscono sempre “un elemento essenziale per completare l’informazione diretta al cliente”, e non rivestono il carattere di invito o stimolo verso il pubblico alla fruizione del servizio offerto. In base a tale ragionamento la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche ha respinto l’appello dell’ente impositore in materia di imposta comunale sulla pubblicità. Nel caso in esame, l’iscrizione “Postamat” costituisce una specie delle insegne sopra descritte, per cui è da ritenersi esente dall’imposta.
  7. SENTENZA DEL 02/02/2024 N. 341/11 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA Detraibilità delle spese di ristrutturazione del sottotetto Le spese di ristrutturazione sostenute per la riqualificazione del sottotetto a fini abitativi sono pienamente detraibili dall'imposta lorda IRPEF. Secondo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Milano, infatti, il recupero di sottotetto è qualificato come “ristrutturazione edilizia” dall'art. 64 della Legge regionale della Lombardia n. 12/2005. Nello specifico i giudici milanesi hanno precisato che la detrazione per la ristrutturazione del sottotetto è connaturata alla legislazione in tema di transizione ecologica, finalizzata a favorire il riutilizzo “in senso urbanistico ed ambientale” degli immobili già edificati. Tale beneficio fiscale mira, infatti, a mitigare il consumo di suolo e ad incrementare l’efficienza energetica e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti.
  8. SENTENZA DEL 07/02/2024 N. 1080/15 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA Il contribuente minorenne quale soggetto passivo d’imposta Ogni persona fisica, a prescindere dall'età, è soggetto passivo d'imposta e, di conseguenza, anche se minorenne, può essere sottoposta a verifica fiscale ed essere raggiunta da un atto impositivo. Alla luce di tale principio, già espresso dai giudici di legittimità nella sentenza n. 3390 del 2020, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha respinto l'appello del contribuente. Tale tesi deriva, infatti, dal combinato disposto dell'art. 1 c.c., comma 1 e art, 2, comma 1 del t.u.i.r., i quali affermano rispettivamente che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e che i soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche. Nella fattispecie risulta, pertanto, legittima la notifica dell'ingiunzione di pagamento nei confronti del contribuente, all'epoca dei fatti ancora minorenne.
  9. SENTENZA DEL 04/03/2024 N. 163/3 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LIGURIA Contributi per la segnaletica portuale I contributi pretesi dallo Stato nei confronti della Provincia, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute per l’esercizio ed il mantenimento di fari, fanali e segnalamenti marittimi nel Porto sono devoluti alla giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria. In base a tale principio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria ha ribaltato l’esito del giudizio di primo grado. A supporto della propria decisione i giudici hanno tenuto conto di quanto stabilito dalla recente sentenza n. 7278/2023 della Cassazione a Sezioni Unite, secondo la quale una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti. In primo luogo, la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; in secondo luogo, la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; in terzo luogo, le risorse connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese. Nella fattispecie, ravvisando la presenza di tutti i summenzionati requisiti, i giudici liguri hanno affermato la non debenza del contributo.
  10. SENTENZA DEL 06/03/2024 N. 307/2 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA TOSCANA Imu a carico di soggetto diverso dal proprietario L’Imu è dovuta dal soggetto che sia “possessore di diritto dell’immobile” e, pertanto, tale imposta è sempre a carico del soggetto che risulti titolare dell’immobile al catasto o, meglio, presso la Conservatoria dei registri immobiliari. Di conseguenza, anche se gli accordi che pongono il carico tributario su un soggetto diverso dal proprietario, o titolare di altro diritto reale, non possono essere contra legem (Corte di Cassazione sent. n. 6882/2019), le imposte locali sugli immobili devono essere pagate dal proprietario ove non sia possibile ottenere il pagamento da parte del diverso soggetto individuato contrattualmente. Nel caso di specie, relativo a un contratto di leasing, in seguito alla risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, a dover versare l’imposta.
  11. SENTENZA DEL 27/03/2024 N. 2492/16 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA Notifiche telematiche nel processo tributario E’ inammissibile l’appello notificato con raccomandata e non telematicamente. Di conseguenza, le parti notificano e depositano gli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni di cui all’art. 16-bis, comma 3, Dlgs n. 546/1992. Inoltre, l’articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 163/2013 del Ministero dell’economia e delle finanze, richiamato espressamente dal citato art. 16-bis, comma 3, stabilisce che il ricorso e gli altri atti del processo tributario sono notificati utilizzando la Pec, mentre il deposito, presso la segreteria della Corte, delle controdeduzioni e degli altri atti avviene esclusivamente mediante il Sigit. Spiegano i giudici siciliani che soltanto in casi eccezionali il Presidente della Corte, della Sezione o del Collegio può autorizzare il deposito, e non la notificazione, con modalità diverse da quelle telematiche.
  12. Tar 2024-"Nel valutare siffatta istanza, peraltro a valle di un tavolo tecnico convocato su richiesta della stessa amministrazione comunale (cfr. nota del 25.10.2018), la Prefettura l’ha rigettata facendo proprie le valutazioni della Polizia Stradale secondo cui, essendovi a distanza di appena un chilometro dal sito proposto un altro autovelox, posizionato in un’area ricadente nel territorio comunale di Reggio Calabria, sarebbe stato più opportuno localizzare il dispositivo in altro tratto di strada (compreso tra il Km 21 ed il Km 22 della S.S. 106, in corrispondenza della galleria di Capo D’Armi), ricadente anch’esso nel territorio comunale di Motta San Giovanni."
  13. TAR 2024-"per l'annullamento previa sospensiva, della ordinanza n. 2/2022 del Registro delle Ordinanze della Strada Regionale 213 Flacca, emessa dalla AZIENDA STRADE LAZIO – ASTRAL S.P.A. con Socio Unico in data 16.03.2022, notificata al Comune di Sperlonga in data 17.03.2022, avente ad oggetto: “apposizione e variazione segnaletica verticale dal Km 15+600 al Km 16+300 circa della SR Flacca, nel territorio del Comune di Sperlonga (LT) in entrambi i sensi di marcia”; - di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto."
  14. Consiglio di Stato 2024-" Dinanzi alla inerzia dell’amministrazione comunale, in data 18 gennaio 2023 la stessa appellante reiterava semplicemente tale richiesta attraverso la seguente formulazione” INTIMAZIONE … Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 … volta ad ottenere copia verbale di installazione, taratura e verifica della postazione autovelox di viale Panzacchi, sia con direzione via savenella, che con direzione via Rubbiani. Non avendo avuto alcun esito precedenti istanze inviate oltre un anno fa e non essendo sul sito del comune reperibili detti documenti”;"
  15. TAR 2024-"per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto prot. n. 0091604 dell’11/7/2023, adottato dalla Prefettura di Lecce, nella parte in cui elimina il tratto di strada “S.S. 16 Lecce-Maglie (km. 980+000+984+000 direzione sud)”, ricadente nel territorio del Comune di Melpignano, tra i tratti di strada, già individuati con precedente decreto prefettizio n. 81389 del 17/7/2019, sui quali è possibile utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del D. Lgs. n. 285 del 30/4/1992, senza l’obbligo di contestazione immediata;"

 

   

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