Corte d'Appello-Ciò in quanto la legislazione primaria in materia è ispirata a un chiaro intento perequativo, e coerente col principio di razionalità - equità di cui all'art. 3 Cost., così come inteso dalla costante giurisprudenza amministrativa e ordinaria (v. Cass.Civ., sez. lav., 05/04/2022, n.11015). Ne segue che la scelta ermeneutica del Ministero ha creato una irragionevole disparità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e le vittime del dovere. In altri termini, escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dall'aumento contributivo equivale a creare una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia, tutta permeata da un evidente intento perequativo.