“..La riconosciuta indennità dovrà essere calcolata a partire dal giorno in cui il trasferimento ha avuto effettiva esecuzione, precisando altresì che tale somma, avendo natura indennitaria e integrando un debito di valuta, non è suscettibile di alcuna rivalutazione ma è soltanto idonea a far maturare gli interessi al saggio legale, dalla data di maturazione del credito sino all’effettivo pagamento (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 14/04/2023, n. 639, 29 marzo 2022, n. 450; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 27/12/2023 n. 7159; Consiglio di Stato, Sezione II, 14 novembre 2019, n. 7817)…”-