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Permesso retribuito per documentata grave infermità

Dettagli
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Nota 25-11-2008 n. 25/I/0016754
Art. 9, D.Lgs. n. 124 del 2004 - Permesso retribuito per documentata grave infermità ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 53 del 2000 - Documentazione sanitaria di accertamento della grave infermità ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.M. n. 278 del 2000.
Emanata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale per l’attività ispettiva, Divisione I - Consulenza, contenzioso, formazione del personale ispettivo e affari generali.

 

Nota 25 novembre 2008, n. 25/I/0016754 (1).

Art. 9, D.Lgs. n. 124 del 2004 - Permesso retribuito per documentata grave infermità ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 53 del 2000 - Documentazione sanitaria di accertamento della grave infermità ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.M. n. 278 del 2000.


(1) Emanata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale per l’attività ispettiva, Divisione I - Consulenza, contenzioso, formazione del personale ispettivo e affari generali.

 


 

 

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A seguito dell’emanazione dell’interpello n. 16/2008 (nota 10 giugno 2008, n. 25/I/0007476), relativo al concetto di grave infermità ex art. 4, comma 1, della legge n. 53 del 2000, sono pervenute a questa Direzione generale numerose segnalazioni concernenti l’inapplicabilità della soluzione interpretativa adottata nella risposta, in quanto le strutture medico-legali delle AA.SS.LL., territorialmente competenti, non sono disponibili a rilasciare la certificazione afferente la valutazione in termini di grave infermità del soggetto di cui all’art. 1, comma 1, del D.M. n. 278 del 2000, per due ordini di ragioni.

In primo luogo, non sussistono riferimenti normativi concernenti i criteri di riscontro delle ipotesi di grave infermità, salvo le disposizioni contenute nel D.M. 26 marzo 1999 del Ministero della difesa cui fa riferimento l’interpello; inoltre le AA.SS.LL. non intendono esprimere una valutazione sul merito delle certificazioni clinico-diagnostiche rilasciate dagli specialisti.

In considerazione dei suddetti motivi, pertanto, appare ragionevole ed opportuno procedere al riesame della problematica in oggetto, sulla base di una nuova valutazione e puntualizzazione in ordine ai referenti normativi relativi al concetto di grave infermità, nonché alle modalità di fruizione dei permessi retribuiti.

In particolare, si rappresenta che il concetto di grave infermità, pur non trovando un’espressa definizione nelle norme di legge, costituisce una species del più ampio genus dei gravi motivi indicati nell’art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. n. 278 del 2000. Quest’ultimo, in base all'esplicita previsione della legge n. 53 del 2000 e come evidenziato nel preambolo dello stesso D.M., definisce i criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari e “l’individuazione delle patologie specifiche”.

Le patologie elencate nel citato D.M. - lett. d), nn. 1-4 - possono dunque essere considerate figure sintomatiche della grave infermità cui fa specifico riferimento la norma di cui all’art. 1 del medesimo decreto.

Per quanto concerne, invece, le concrete modalità di fruizione del permesso retribuito di cui al combinato disposto degli artt. 4 della legge n. 53 del 2000 e 1 e 3 di cui al D.M. n. 278 del 2000, si ritiene di dover fornire alcune indicazioni applicative.

L’art. 3 del decreto considera presupposto indefettibile per comprovare il diritto alla fruizione del permesso la presentazione da parte del titolare di documentazione idonea, rilasciata dal medico specialista, attestante le gravi patologie dei soggetti per i quali viene prestata assistenza. Si considera, pertanto, idoneo il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di grave infermità.

Tale soluzione trova, peraltro, riscontro nella circolare 3 marzo 2006, n. 32 dell'I.N.P.S. sulle certificazioni per la fruizione dei permessi ex legge n. 104 del 1992, nel punto in cui afferma che il medico specialista, in virtù della facoltà allo stesso ascritta ex D.L. n. 324 del 1993, non può esimersi dall’attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico-legale. Si ribadisce in proposito che deve trattarsi esclusivamente di certificazione medica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle AA.SS.LL.

Si osserva, infine, che il D.M. n. 278 del 2000, all’art. 4, comma 1 fa salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva in materia. A tal proposito si fa presente che nel pubblico impiego, il C.C.N.L. Comparto Ministeri prevede, all’art. 18, comma 2, la fruibilità di permessi di tre giorni o, in alternativa, di 18 ore utilizzabili in modo frazionato, per qualsiasi motivo di carattere personale o familiare, debitamente documentati.


Il Direttore generale

Paolo Pennesi


 


D.M. 21 luglio 2000, n. 278
L. 8 marzo 2000, n. 53

   

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