Corte d’Appello 2023-“Dal punto di vista giuridico la distinzione operata dagli studiosi tra " mobbing "( insieme di condotte lecite o illecite caratterizzate da un unico intento persecutorio) e "stress lavoro correlato" ( tipico di comportamenti anche colposi non necessariamente collegati tra loro), sembra essere superata dagli approdi più recenti della giurisprudenza che individuano nella norma di cui all'art. 2087 c.c. in ogni caso la fonte di responsabilità contrattuale del datore di lavoro.”