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Categoria: Tutela della Salute - Sicurezza del Lavoro
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Creato Sabato, 18 Novembre 2023 08:36
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Tribunale 2023-“aveva accertato che l'inabilità del sig. x era stata determinata da infermità non dipendente da causa di servizio; - che l'art. 51 L. n. 3 del 2003 vietava il fumo nei locali chiusi e il D.P.R. n. 230 del 2000 ('regolamento penitenziario'), mai attuato, all'art. 6 comma 7 prevedeva che "se le condizioni logistiche lo consentono, sono assicurati reparti per non fumatori "; - che il Ministero della Giustizia era responsabile ex art. 2043 c.c. per aver colposamente violato l'art. 51 L. n. 3 del 2003 e omesso di adottare le opportune cautele atte a tutelare la salute”
"..in accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea, condanna il Ministero convenuto al pagamento, in favore di OMISSIS , della somma di Euro 294.201,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da essa sofferto per la perdita del coniuge OMISSIS oltre interessi legali come indicato in motivazione; condanna altresì il Ministero convenuto al pagamento, in favore di OMISSIS , della somma di Euro 647.373,45, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale .."