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Nuova modulistica trattamenti di maternità.

Dettagli

Nuova pagina 1

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 24-10-2008 n. 23600
Nuova modulistica trattamenti di maternità.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 24 ottobre 2008, n. 23600 (1).

Nuova modulistica trattamenti di maternità.


(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 


Come anticipato con messaggio n. 20654 del 18 settembre 2008 sono stati resi disponibili sul sito www.inps.it, sezione "Modulistica online", i nuovi modelli di domanda relativi alle prestazioni economiche di maternità/paternità. Le innovazioni riguardano sia la grafica sia il contenuto e tengono conto delle più recenti novità normative intervenute in materia.

In particolare risultano innovati i modelli di seguito indicati:

- SR01 Mod. Mat. (congedo di maternità/paternità lavoratori dipendenti);

- SR23 Mod. Ast. Fac. (congedo parentale lavoratori dipendenti);

- SR29 Mod. Mat./Gest. Sep. (congedo di maternità/paternità per gli iscritti alla gestione separata);

- SR14 Mod. Ind. Mat. (indennità di maternità lavoratrici autonome);

- SR59 Mod. Ast. Fac/Lav.Aut. (congedo parentale lavoratrici autonome);

- SR28 Mod. Ass. Mat. Stato (assegno di maternità dello Stato).

Inoltre, è stato realizzato il modello di domanda relativo al congedo parentale per gli iscritti alla Gestione separata:

- SR74 Mod. Ast. Fac./Gest. Sep. (congedo parentale per gli iscritti alla gestione separata).

I moduli sono validi sia per le prestazioni a pagamento diretto sia per quelle "a conguaglio" e vanno presentati, di regola, prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto, all'I.N.P.S. ed al datore di lavoro (ove previsto).

Al fine di agevolare l'utente nella compilazione della domanda è stata predisposta, per ogni modello, una copertina (di una o due pagine) contenente informazioni di carattere generale relative, ad esempio, alle modalità di presentazione della domanda ed al termine di prescrizione, nonché informazioni specifiche relative ai soggetti aventi diritto, alla durata ed alla misura della prestazione e così via.

È ovvio che le informazioni contenute in copertina hanno carattere divulgativo e sono dirette principalmente all'utenza; le U.d.P., pertanto, avranno cura di istruire la domanda sulla base della legge vigente in materia nonché di tutte le istruzioni contenute in circolari e messaggi ad essa relativi.

Sempre in copertina l'utente può acquisire le informazioni circa i documenti indispensabili ai fini della liquidazione della prestazione; tale informazione è diversificata a seconda delle qualità soggettive del richiedente (madre, padre, genitore adottivo/affidatatario, ecc.) e delle diverse ipotesi di specie (flessibilità, aborto, interdizione anticipata, ecc.).

I modelli di domanda con la relativa documentazione sono consegnati "all'I.N.P.S. di zona" ossia alla Sede I.N.P.S. di residenza o di domicilio dell'utente. A tal fine l'anagrafica del richiedente è stata integrata con le informazioni relative al domicilio.

Nel caso di parti o di adozioni/affidamenti plurimi, non è necessario che l'utente consegni tanti modelli in ragione del numero dei nati o degli adottati/affidati, ma è sufficiente che, per ogni singolo minore, venga compilato più volte il solo riquadro contenente i dati anagrafici del minore stesso.

In linea generale, il richiedente non è tenuto a documentare il possesso di requisiti che l'I.N.P.S. può direttamente accertare consultando i propri archivi (ad es. requisiti contributivi e/o lavorativi), tranne nei casi in cui, per il tardivo aggiornamento degli archivi stessi ovvero per altre motivazioni, ciò risulti utile per accelerare la trattazione della pratica.

Il richiedente, inoltre, non è tenuto a ripresentare documenti che, in ragione di una precedente domanda di maternità/paternità, relativa al medesimo evento, siano stati già presentati all'I.N.P.S., salvo che ciò comporti una più rapida definizione della domanda. Così, ad esempio, la lavoratrice che unitamente alla domanda di congedo di maternità ha presentato la copia del provvedimento di adozione, non dovrà ripresentare tale documento in caso di successiva domanda di congedo parentale riferita, ovviamente, al medesimo bambino.

Per una maggiore semplificazione della documentazione amministrativa, i nuovi modelli prevedono che l'utente possa dichiarare fatti, stati e qualità anche relative all'altro genitore avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, predisposte all'interno del modello stesso (art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000). Per tale ragione, i modelli di domanda di congedo parentale (SR23 ed SR59) non prevedono più l'acquisizione della firma dell'altro genitore, essendo sufficiente, come detto, la dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente.

Per gli altri aspetti relativi all'autocertificazione, si rinvia alle istruzioni fornite in dettaglio con circolare n. 182 del 29 settembre 1999 e circolare n. 12 del 10 gennaio 2002 nonché con messaggio n. 8774 del 2007.

In questa sede è opportuno, tuttavia, ribadire che qualora sia richiesta copia di una sentenza o altro provvedimento giurisdizionale contenenti, ad esempio, disposizioni in merito all'adozione oppure all'affidamento esclusivo del minore ad un solo genitore (a seguito di separazione dei coniugi), è sufficiente che della sentenza o del provvedimento vengano prodotte quelle parti del dispositivo contenenti gli elementi strettamente necessari alla trattazione della pratica (es. Autorità, numero e data del provvedimento, estremi dell'adottante e del minore, data di ingresso nella famiglia dell'adottante, ecc.).

Inoltre, riguardo alle adozioni internazionali, si evidenzia che i provvedimenti di adozione pronunciati in uno Stato straniero diventano efficaci in Italia a seguito di trascrizione del provvedimento stesso nei registri dello stato civile. Pertanto, in tale ipotesi, ai fini del riconoscimento delle prestazioni di maternità/paternità, l'U.d.P. dovrà acquisire in via documentale la copia del decreto di trascrizione emesso dal tribunale italiano competente. In alternativa l'utente potrà autocertificare l'avvenuta trascrizione compilando la parte del modulo predisposta a tal fine.

È bene precisare che non sempre il documento richiesto può essere sostituito dall'autocertificazione; in tali casi, pertanto, le dichiarazioni rese dall'utente nel modello di domanda servono esclusivamente ad agevolare la trattazione della pratica.

Non sono in alcun caso autocertificabili: il certificato medico di gravidanza e le altre certificazioni sanitarie previste in relazione alle singole fattispecie; i provvedimenti inerenti all'adozione/affidamento, la certificazione attestante l'ingresso in Italia del minore rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali e il certificato dell'Ente autorizzato a curare la procedura di adozione attestante l'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, il provvedimento con cui viene disposto l'affidamento esclusivo del minore al genitore richiedente ai sensi dell'art. 155-bis cod. civ.

La valenza sostitutiva o meno delle dichiarazioni contenute nel modello può essere dedotta dalle istruzioni contenute in copertina ("dati e documentazioni indispensabili").

Si precisa, inoltre, che nei casi in cui sia richiesta copia di un documento, la stessa s'intende quale copia autentica secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.P.R. n. 445 del 2000; si rammenta che l'autenticazione può essere effettuata anche dal funzionario competente a ricevere la documentazione su esibizione dell'originale.

Con particolare riguardo alla certificazione contenente dati sensibili di tipo sanitario (certificato medico di gravidanza, certificazioni sanitarie per la flessibilità, certificato medico per la grave infermità della madre) si sottolinea che, su disposizione dell'Autorità garante in materia di protezione dei dati personali, la stessa va allegata in busta chiusa recante la dicitura "contiene dati sensibili".

Per la gestione della suddetta certificazione si rinvia alle istruzioni impartite, con circolare n. 87 del 12 settembre 2008, che, anche se attinenti alla malattia, sono concettualmente applicabili ad ogni ambito in cui si debbano trattare dati personali di natura particolarmente sensibile come quelli afferenti alla salute.

Sicché è opportuno tracciare un percorso anche organizzativo che, da un lato, miri ad eliminare inutili rimbalzi operativi, dall'altro assicuri il trattamento dei dati secondo il principio della non eccedenza.

In particolare, il funzionario dell'U.d.P., "incaricato" della ricezione ed acquisizione delle domande di maternità, potrà prendere visione del certificato medico di gravidanza al fine di valutare la correttezza formale della data presunta riportata dalla lavoratrice nell'apposito spazio del modello rispetto a quella contenuta nel certificato allegato; successivamente si procederà all'immissione in procedura della data correttamente individuata.

Si rammenta che il funzionario addetto alle predette operazioni, implicanti il trattamento dei dati personali, dovrà essere "incaricato" attraverso apposito atto secondo le istruzioni fornite con circolare n. 50 del 6 marzo 2007.

Per ogni altra valutazione della certificazione sanitaria dovrà essere interessato, con ogni tempestività, il Centro medico-legale della Sede di riferimento.

All'esito di tale verifica, eventuali irregolarità emerse dovranno essere segnalate al responsabile sanitario ed al Direttore della Sede interessata per gli adempimenti di competenza.

Per l'archiviazione dei certificati sanitari prodotti a corredo delle domande di maternità si applicano le disposizioni di cui alla circolare n. 87 del 2008 relativa alla certificazione di malattia.

   

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