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Divieto di somministrazione alcolici e obbligo di esposizione delle tabelle - Quesiti.

Dettagli

Nuova pagina 1

Ministero dell'interno
Nota 28-10-2008 n. 557/PAS.14556.13500(18)
D.L. n. 117 del 2007 convertito nella legge n. 160 del 2007 - Divieto di somministrazione alcolici e obbligo di esposizione delle tabelle - Quesiti.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della Polizia amministrativa e sociale.

Nota 28 ottobre 2008, n. 557/PAS.14556.13500(18) (1).

D.L. n. 117 del 2007 convertito nella legge n. 160 del 2007 - Divieto di somministrazione alcolici e obbligo di esposizione delle tabelle - Quesiti.


(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della Polizia amministrativa e sociale.

 


 

  Alla F.I.P.E. - Confcommercio
    P.zza G. G. Belli, 2
    00153 Roma
    (Rif. nota 19 settembre 2008)
     

 


 


Con la nota indicata a margine codesta Confederazione ha trasmesso una richiesta di chiarimenti in relazione alle nuove disposizioni contenute all'art. 6 del D.L. n. 117 del 2007 convertito nella legge 2 ottobre 2007, n. 160. In particolare è stato chiesto di precisare l'ambito di applicazione della norma richiamata in relazione all'individuazione delle attività di intrattenimento e alle caratteristiche degli strumenti di rilevazione del tasso alcolico di cui devono dotarsi i pubblici esercizi interessati all'applicazione delle nuove disposizioni.

Al riguardo si fa presente che con circolare 23 aprile 2008, n. 557/PAS.568.13500.B(18) di questo Dipartimento è stato chiarito che l’intrattenimento oggetto della disciplina in argomento è quello che viene svolto, secondo la previsione normativa, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario.

L'individuazione dell'attività di intrattenimento, come specificazione integrativa della categoria degli spettacoli, prima destinataria degli obblighi imposti, è funzionale alla "ratio legis" di sottoporre le modalità di somministrazione di bevande alcoliche a regole preventive che limitino le situazioni di pericolo che da questa possono insorgere.

Pertanto la somministrazione di bevande alcoliche in esercizi nei quali la frequentazione dei clienti non si limiti al tempo necessario per soddisfare le (sole) esigenze di ristorazione, ma possa essere prolungata dalla volontà o dall'intento di assistere a spettacoli o ad altre forme di intrattenimento, ivi compreso quella dell'ascolto di musica registrata su qualsiasi supporto, realizza appieno, ad avviso di questo Dicastero, la fattispecie precettiva introdotta dal citato art. 6.

L’interesse protetto è, infatti, quello di limitare gli effetti di pericolo conseguenti all'uso di bevande alcoliche in occasione di frequentazioni di locali pubblici, che si protraggano nel tempo per assistere a spettacoli o a intrattenimenti che ivi vengano forniti ai clienti laddove tanto la partecipazione all'intrattenimento quanto il prolungarsi della permanenza degli avventori sia in diretto (evidente) rapporto con il consumo di bevande alcoliche.

Per quanto concerne l'obbligo di assicurare che all'uscita del locale sia possibile effettuare volontariamente da parte dei clienti un alcol-test, si precisa preliminarmente che scopo del legislatore è quello di promuovere comportamenti responsabili da parte degli utenti della strada, che prima di mettersi alla guida all'uscita di un locale avranno la possibilità di verificare il proprio tasso alcolico.

L'esecuzione del test, pertanto, risponde a finalità diverse da quelle sottese alle disposizioni del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) in materia di guida in stato di ebbrezza; ne consegue che il test non deve fornire prova legale dello stato di ebbrezza ai fini della legittimità della successiva contestazione per la violazione dell'art. 186 del Codice della strada. Inoltre, la misurazione viene eseguita con modalità del tutto diverse da quelle previste dal Codice della strada, in quanto la stessa viene effettuata direttamente dall'avventore e non da un agente deputato al controllo.

Tanto premesso, con riguardo all'individuazione dei requisiti tecnici che i dispositivi di misurazione devono possedere, si fa presente che non rientra tra le competenze di questo Dicastero precisare le caratteristiche che gli stessi devono possedere, dovendosi al riguardo esprimere l'Istituto Superiore della Sanità.

Il citato Ente, peraltro, ha manifestato la propria disponibilità ad avviare una sperimentazione dei dispositivi diversi da quelli omologati dal Ministero dei trasporti e che sono utilizzati dalle Forze di Polizia durante l'attività di controllo dei conducenti di autoveicoli sulle strade, al fine di verificarne l'affidabilità.


 

Il Direttore dell'Ufficio

Crudo


 


D.L. 3 agosto 2007, n. 117
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

   

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