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Segnalamento delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità. Richiesta di parere

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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Nota 7-8-2008 n. 972663
Segnalamento delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità. Richiesta di parere prot. n. 14679 del 29 maggio 2008.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, Direzione generale per la sicurezza stradale - Divisione II.

Nota 7 agosto 2008, n. 972663 (1).

Segnalamento delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità. Richiesta di parere prot. n. 14679 del 29 maggio 2008.


(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, Direzione generale per la sicurezza stradale - Divisione II.

 


Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si premette quanto segue.

L’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 117 del 2007, convertito con legge n. 160 del 2007, ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle vigenti norme regolamentari.

Le modalità di impiego sono state stabilite con decreto ministeriale 15 agosto 2007 del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno; in particolare la segnalazione può essere effettuata con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) e c).

I segnali stradali di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) devono essere realizzati secondo quanto disposto dal successivo comma 2; i dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), devono essere realizzati secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 4 e installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di Polizia stradale o nella loro disponibilità; in ogni caso devono essere rispettate le distanze di cui all’art. 2, comma 1, con le precisazioni di cui al successivo comma 2.

Ciò premesso si osserva che l’adozione di segnaletica permanente anche per postazioni di controllo temporanee, ancorché non vietata dalle vigenti disposizioni, risulta tuttavia non coerente con la tipologia utilizzata, e con l’esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in generale rispondere.

Si richiama, al riguardo, il paragrafo 5.3.3 della Dir.Min. 24 ottobre 2000, “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”, che stigmatizza l’impiego superfluo di segnali su qualsiasi tipo di strada, laddove la corretta tecnica di installazione richiede che sia posto in opera esclusivamente il segnale del tipo richiesto dalla situazione che si intende segnalare.

Nel caso in argomento, relativo alle postazioni di controllo temporanee, peraltro, appaiono più indicati i dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo dei veicoli utilizzati dagli organi di Polizia stradale.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.


 

Il Direttore della Divisione

Dr. Ing. Francesco Mazziotta


 


D.L. 3 agosto 2007, n. 117
D.M. 15 agosto 2007
Dir.Min. 24 ottobre 2000

   

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