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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Contestazione e impugnazione verbale

Dettagli

Nuova pagina 1

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Nota 4-6-2008 n. 47236
Chiarimenti inerenti appalto noleggio autovelox.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Nota 4 giugno 2008, n. 47236 (1).

Chiarimenti inerenti appalto noleggio autovelox.

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Nota 4-6-2008 n. 47236
Chiarimenti inerenti appalto noleggio autovelox.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Nota 4 giugno 2008, n. 47236 (1).

Chiarimenti inerenti appalto noleggio autovelox.


(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 


In merito alla questione in oggetto si precisa quanto segue.

Con riferimento ai primi quesiti posti, a parere di questo Ufficio, sembra esclusa la possibilità da parte del trasgressore di richiedere ed ottenere l’annullamento della sanzione amministrativa impugnando gli eventuali elementi di illegittimità del contratto di noleggio stipulato dall’Amministrazione comunale e la società privata che garantisce la disponibilità dei dispositivi elettronici di rilevamento della velocità.

Semmai, il medesimo trasgressore ha la possibilità di impugnare il verbale di contestazione qualora possa dimostrare che le procedure di accertamento dell’infrazione siano state effettuate da soggetti sprovvisti di poteri di Polizia stradale - per es. dipendenti della società di servizi - in quanto non presenti nell’elenco richiamato dall’art. 12 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992).

In tal caso il trasgressore potrebbe sollevare sia il difetto sostanziale nonché formale della procedura di accertamento effettuata, ottenendo l’inevitabile pronunciamento di illegittimità del verbale contestatogli.

Per quanto concerne le attività che possono essere espletate dalle società private, si conferma che possono essere affidate a terzi o svolte sotto il diretto controllo degli organi di Polizia stradale le attività puramente manuali (quali rimozione e sostituzione dei rullini, sviluppo e stampa dei fotogrammi, e masterizzazione dei dati relativi, ovvero le procedure per la notifica).

Nel richiamare quanto già argomentato con la circolare n. 766108 del 3 agosto 2007, peraltro relativa ad una situazione specifica, si chiariscono alcuni punti forse non correttamente interpretati.

Nel caso a suo tempo trattato si puntualizzava che alcune delle procedure affidate rientravano tra “le spese di accertamento”, e quindi come tali devono avere un costo documentabile poiché gravanti sul trasgressore ai sensi dell’art. 201, comma 4, del Codice della strada, in aggiunta al dovuto quale sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente alla violazione commessa.

Diversamente tali oneri sarebbero invece sottratti dall’importo della sanzione riducendo in tal modo il provento contravvenzionale.

Diversa è la questione del costo inerente al noleggio ed alla manutenzione dei dispositivi di rilevamento, poiché tale spesa può invece gravare, ai sensi dell’art. 208, comma 4, del Codice della strada, sui proventi in genere delle sanzioni amministrative pecuniarie, poiché tra le varie fattispecie di possibili spese è prevista anche «la fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di Polizia stradale» senza l’obbligo di ripartire tale spesa su ogni singolo accertamento, prescindendo dal numero degli accertamenti eseguiti.

Peraltro, se l’organo di Polizia stradale optasse per l’acquisto del dispositivo di rilevamento e non per il noleggio, non si comprende come sarebbe possibile determinare l’incidenza di tale costo su un singolo accertamento, dal momento che il numero degli stessi sarebbe non definibile.

Per quanto attiene alla possibilità di determinare l’incidenza dei costi di accertamento in quota percentuale dell’importo della sanzione - sempre da aggiungere a questo importo - l’operazione può anche essere eseguita, sia pure in forma strumentale, ma solo nel caso di violazione che preveda un unico importo della sanzione.

Per il caso di violazione che importa sanzioni diverse - vedesi eccesso di velocità ex art. 142 del Codice della strada - e con costi di accertamento invece invariati, occorrerebbe determinare tante percentuali quante sono le fattispecie.

In caso contrario ad attività invariata corrisponderebbero importi enormemente diversi.

Una determinazione “a priori” del costo del servizio, basata su una percentuale predefinita e senza una motivazione plausibile che giustifichi tale corrispettivo, limiterebbe in modo sostanziale le percentuali che spettano ai soggetti beneficiari richiamati nell’articolo 208, con il rischio di pregiudicare le attività e gli obbiettivi da perseguire che sono finanziati con i fondi in questione.

Inoltre, l’applicazione di una percentuale predefinita da applicare alle sanzioni amministrative effettuate, ovvero riscosse, modificherebbe la natura giuridica del contratto in questione, rendendolo quasi un contratto tipicamente “aleatorio” - per es. come il contratto assicurativo - in quanto la società appaltatrice del servizio condizionerebbe il proprio quantum “alla realizzazione di un evento”, nella fattispecie in esame alla eventuale attività di accertamento da parte degli organi accertatori, e non all'attività di servizio e di fornitura effettivamente prestata.

In tal modo si avrebbe una palese alterazione della fattispecie contrattuale tipica del contratto di fornitura o di servizi contemplato dal diritto amministrativo, tale da far emergere elementi di illegittimità e di inefficacia in seno ai contratti, nonché motivi di annullamento degli stessi.


 


D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285



(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 


In merito alla questione in oggetto si precisa quanto segue.

Con riferimento ai primi quesiti posti, a parere di questo Ufficio, sembra esclusa la possibilità da parte del trasgressore di richiedere ed ottenere l’annullamento della sanzione amministrativa impugnando gli eventuali elementi di illegittimità del contratto di noleggio stipulato dall’Amministrazione comunale e la società privata che garantisce la disponibilità dei dispositivi elettronici di rilevamento della velocità.

Semmai, il medesimo trasgressore ha la possibilità di impugnare il verbale di contestazione qualora possa dimostrare che le procedure di accertamento dell’infrazione siano state effettuate da soggetti sprovvisti di poteri di Polizia stradale - per es. dipendenti della società di servizi - in quanto non presenti nell’elenco richiamato dall’art. 12 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992).

In tal caso il trasgressore potrebbe sollevare sia il difetto sostanziale nonché formale della procedura di accertamento effettuata, ottenendo l’inevitabile pronunciamento di illegittimità del verbale contestatogli.

Per quanto concerne le attività che possono essere espletate dalle società private, si conferma che possono essere affidate a terzi o svolte sotto il diretto controllo degli organi di Polizia stradale le attività puramente manuali (quali rimozione e sostituzione dei rullini, sviluppo e stampa dei fotogrammi, e masterizzazione dei dati relativi, ovvero le procedure per la notifica).

Nel richiamare quanto già argomentato con la circolare n. 766108 del 3 agosto 2007, peraltro relativa ad una situazione specifica, si chiariscono alcuni punti forse non correttamente interpretati.

Nel caso a suo tempo trattato si puntualizzava che alcune delle procedure affidate rientravano tra “le spese di accertamento”, e quindi come tali devono avere un costo documentabile poiché gravanti sul trasgressore ai sensi dell’art. 201, comma 4, del Codice della strada, in aggiunta al dovuto quale sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente alla violazione commessa.

Diversamente tali oneri sarebbero invece sottratti dall’importo della sanzione riducendo in tal modo il provento contravvenzionale.

Diversa è la questione del costo inerente al noleggio ed alla manutenzione dei dispositivi di rilevamento, poiché tale spesa può invece gravare, ai sensi dell’art. 208, comma 4, del Codice della strada, sui proventi in genere delle sanzioni amministrative pecuniarie, poiché tra le varie fattispecie di possibili spese è prevista anche «la fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di Polizia stradale» senza l’obbligo di ripartire tale spesa su ogni singolo accertamento, prescindendo dal numero degli accertamenti eseguiti.

Peraltro, se l’organo di Polizia stradale optasse per l’acquisto del dispositivo di rilevamento e non per il noleggio, non si comprende come sarebbe possibile determinare l’incidenza di tale costo su un singolo accertamento, dal momento che il numero degli stessi sarebbe non definibile.

Per quanto attiene alla possibilità di determinare l’incidenza dei costi di accertamento in quota percentuale dell’importo della sanzione - sempre da aggiungere a questo importo - l’operazione può anche essere eseguita, sia pure in forma strumentale, ma solo nel caso di violazione che preveda un unico importo della sanzione.

Per il caso di violazione che importa sanzioni diverse - vedesi eccesso di velocità ex art. 142 del Codice della strada - e con costi di accertamento invece invariati, occorrerebbe determinare tante percentuali quante sono le fattispecie.

In caso contrario ad attività invariata corrisponderebbero importi enormemente diversi.

Una determinazione “a priori” del costo del servizio, basata su una percentuale predefinita e senza una motivazione plausibile che giustifichi tale corrispettivo, limiterebbe in modo sostanziale le percentuali che spettano ai soggetti beneficiari richiamati nell’articolo 208, con il rischio di pregiudicare le attività e gli obbiettivi da perseguire che sono finanziati con i fondi in questione.

Inoltre, l’applicazione di una percentuale predefinita da applicare alle sanzioni amministrative effettuate, ovvero riscosse, modificherebbe la natura giuridica del contratto in questione, rendendolo quasi un contratto tipicamente “aleatorio” - per es. come il contratto assicurativo - in quanto la società appaltatrice del servizio condizionerebbe il proprio quantum “alla realizzazione di un evento”, nella fattispecie in esame alla eventuale attività di accertamento da parte degli organi accertatori, e non all'attività di servizio e di fornitura effettivamente prestata.

In tal modo si avrebbe una palese alterazione della fattispecie contrattuale tipica del contratto di fornitura o di servizi contemplato dal diritto amministrativo, tale da far emergere elementi di illegittimità e di inefficacia in seno ai contratti, nonché motivi di annullamento degli stessi.


 


D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285


   

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