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Verbali di accertamento della Guardia di Finanza. Art. 13 della legge n. 689 del 1981; art. 57 c.p.p

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Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Lett.Circ. 20-2-2008 n. 25/I/0002828
Verbali di accertamento della Guardia di Finanza. Art. 13 della legge n. 689 del 1981; art. 57 c.p.p.
Emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'attività ispettiva - Divisione I.

Lett.Circ. 20 febbraio 2008, n. 25/I/0002828 (1).

Verbali di accertamento della Guardia di Finanza. Art. 13 della legge n. 689 del 1981; art. 57 c.p.p.


(1) Emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'attività ispettiva - Divisione I.

 


Pervengono da parte di alcune Direzioni regionali del lavoro richieste di chiarimenti in ordine ai processi verbali di contestazione redatti dal personale militare della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, afferenti violazioni amministrative in materia di lavoro.

In particolare, si chiede se il personale della Guardia di Finanza sia organo titolato alla contestazione/notificazione degli illeciti amministrativi in materia di lavoro, quali ad esempio quelli relativi all'omessa istituzione del libro matricola e del libro paga, o invece sia legittimato alla mera constatazione delle violazioni riscontrate, provvedendo ad effettuare la relativa informativa alla Direzione provinciale del lavoro, organo competente ad accertare e contestare le violazioni sopra richiamate.

In proposito questa Direzione ritiene opportuno precisare quanto segue.

Al fine di individuare l'organo legittimato ad accertare e contestare le violazioni amministrative in materia di lavoro e di legislazione sociale, è innanzitutto opportuno distinguere gli illeciti amministrativi non sanabili dai quali necessariamente consegue l'adozione di un provvedimento di contestazione/notificazione (legge n. 689 del 1981), dagli illeciti amministrativi sanabili e dunque suscettibili di diffida obbligatoria, di competenza esclusiva del personale ispettivo del Ministero del lavoro e degli Enti previdenziali (D.Lgs. n. 124 del 2004).

Quanto ai primi l'art. 13 della legge n. 689 del 1981 individua tre diverse categorie di organi deputati all'accertamento:

a) gli organi che per specifica competenza sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione sia prevista la sanzione amministrativa;

b) gli altri organi cui le leggi vigenti riconoscono specifici poteri di accertamento;

c) i soggetti che rivestono la qualifica di ufficiali e di agenti di Polizia giudiziaria.

Con riferimento a quest'ultima categoria, il 4° comma dell'articolo 13 stabilisce espressamente che «All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria (...)», facendo riferimento a tutti quei soggetti (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato) che rivestono la suddetta qualifica oltre i limiti del servizio e della specifica competenza loro attribuita dalla legge.

Infatti, l'art. 57 c.p.p., facendo salve le disposizioni di legge speciale, distingue gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria a seconda se possano operare senza limiti di tempo, di spazio e di materia ovvero incontrano uno o più dei suindicati limiti e quindi possano esercitare i loro poteri solo limitatamente al servizio prestato e alle specifiche attribuzioni loro conferite.

In particolare, il personale militare della Guardia di Finanza deve essere qualificato ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 57 organo di Polizia giudiziaria a sfera di operatività generale, con la conseguenza che risulta titolare di un potere-dovere di accertamento che va oltre la sua specifica competenza sia in ambito di illeciti penali sia in ambito di violazioni amministrative, comprese quelle in tema di lavoro e di legislazione sociale.

Gli altri organi invece che assumono la stessa qualifica di pubblico ufficiale o Agente di Polizia giudiziaria limitatamente al servizio prestato e alle attribuzioni conferite (art. 57, comma 3) risultano titolari di un potere-dovere limitato nel senso che la violazione da accertarsi deve rientrare necessariamente nella specifica funzione a loro attribuita dalla legge.

Alla luce di quanto sopra e in linea con un'interpretazione logico-sistematica dell'art. 13 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 57 c.p.p., si deve ritenere che le violazioni amministrative in materia di lavoro e di legislazione sociale, non suscettibili di diffida obbligatoria, quali ad esempio quelle relative all'omessa istituzione del libro matricola e del libro paga, possano essere legittimamente accertate e contestate dal personale militare della Guardia di Finanza, senza interessare gli Uffici delle Direzioni provinciali del lavoro.

Diverso discorso invece deve essere fatto con riferimento alle violazioni suscettibili di diffida obbligatoria ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004, in quanto detto articolo riserva la competenza ad adottare tale atto e ad attivare la relativa procedura sanzionatoria esclusivamente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e degli Enti previdenziali per i profili di loro attribuzione.

Più precisamente, costituendo l'atto di diffida una condizione di procedibilità per la sanzionabilità degli illeciti de quibus, l'adozione da parte del personale militare della Guardia di Finanza, come da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro, di un provvedimento di contestazione/notificazione di una violazione ritenuta sanabile non preceduta da detta diffida è inficiata da un vizio di carattere procedimentale che si ripercuote sulla legittimità del provvedimento stesso (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 23 marzo 2006, n. 9/06), vizio che spetterà al trasgressore rilevare.

In caso di illeciti amministrativi suscettibili di diffida obbligatoria, pertanto, gli ufficiali e gli agenti della Guardia di Finanza risultano legittimati ad effettuare la mera constatazione delle eventuali violazioni riscontrate, con obbligo di provvedere successivamente ad effettuare la relativa informativa e trasmissione dei verbali agli Uffici della Direzione provinciale del lavoro.

Con riferimento infine alla procedura sanzionatoria per il lavoro nero va chiarito che:

- per gli illeciti constatati ante 12 agosto 2006, l'art. 3 del D.L. n. 12 del 2002 riserva agli organi preposti in materia fiscale, contributiva e del lavoro, la mera constatazione della violazione (comma 4) attribuendo invece alla sola Agenzia delle entrate la competenza all'irrogazione della sanzione (comma 5);

- per gli illeciti constatati dopo il 12 agosto, invece, l'art. 36-bis, comma 5 della legge n. 248 del 2006 prevede che all'irrogazione della maxi sanzione provveda la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

Ne consegue che anche in queste due ultime ipotesi gli ufficiali e gli agenti della Guardia di Finanza risultano legittimati ad effettuare la mera constatazione delle violazioni riscontrate, con obbligo di provvedere ad effettuare la relativa informativa e trasmissione dei verbali all'Agenzia delle entrate (per gli illeciti constatati ante 12 agosto 2006) ovvero agli Uffici della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente (in caso di illeciti constatati successivamente a tale data).


 


D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124
L. 24 novembre 1981, n. 689

   

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