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Art. 31 comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112

Dettagli

Nuova pagina 1

Ministero dell'interno
Circ. 27-10-2008 n. 12
Art. 31 comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133. Durata e rinnovo della Carta d'identità.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.

Circ. 27 ottobre 2008, n. 12 (1).

Art. 31 comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133. Durata e rinnovo della Carta d'identità.


(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.

 


 

 

Ai

Prefetti della Repubblica

    Loro sedi
 

Al

commissario del Governo per la Provincia di

   

39100 Bolzano

 

Al

commissario del Governo per la Provincia di

   

38100 Trento

 

Al

Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta

    Servizio Affari di prefettura
   

P.zza della Repubblica, 15

   

11100 Aosta

e, p.c.

Al

commissario dello Stato per la regione Sicilia

   

90100 Palermo

 

Al

rappresentante del Governo per la regione Sardegna

   

09100 Cagliari

 

All'

Associazione nazionale dei comuni italiani

    Via dei Prefetti, 46
   

00186 Roma

 

All'

Associazione nazionale ufficiali di stato civile e di anagrafe

   

Via dei Mille, 35 E/F

   

40024 Castel San Pietro Terme (BO)

 

Alla

Dea-Demografici associati

   

c/o Amministrazione comunale di Cascina

   

Viale Comaschi, 116

   

56021 Cascina (PI)

     

 


 


Come è noto nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Supplemento ordinario n. 196 - è stata pubblicata la legge n. 133 del 6 agosto 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

A seguito dell'entrata in vigore della predetta legge di conversione, l'articolo 3 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza risulta definitivamente modificato come segue: «Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza i la loro dimora, quando ne facciamo richiesta, una carta di identità conferme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza.».

Nell'attuale formulazione la validità della carta d'identità risulta estesa a 10 anni ed è introdotta la previsione secondo la quale tali documenti, rilasciati a partire dal primo gennaio 2010, dovranno essere muniti delle impronte digitali.

Questo Dicastero con circolare n. 8 del 26 giugno 2008, successiva all'emanazione del decreto legge n. 112 del 2008, in seguito convertito, ha provveduto a diramare ai Comuni una serie di direttive riguardo all'estensione della validità.

Permangono, tuttavia, dubbi di carattere interpretativo ed operativo rappresentati dai Comuni per cui, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti ai quesiti posti più frequentemente.

Ferma restando l'insussistenza di dubbi interpretativi sulla validità decennale delle carte rilasciate dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 2008, ovvero dal 25 giugno 2008, si puntualizza quanto segue:

1. Qualsiasi cittadino in possesso della carta d'identità valida alla data del 25 giugno 2008 (e perciò rilasciata dal 26 giugno 2003 in poi) può chiedere al Comune l'apposizione dell'apostilla "validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 112 del 2008 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino al.....", ferma restando la validità del timbro recante il riferimento al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, già previsto nella precedente circolare n. 8 del 26 giugno 2008.

2. L'apostilla ha natura certificativa, pertanto, dovrà contenere il timbro del Comune, la data di apposizione e la firma del Sindaco o del funzionario delegato.

3. È possibile apporre l'apostilla di proroga presso il Comune di residenza che ha rilasciato la carta.

4. Si può apporre l'apostilla di proroga presso il Comune ove il cittadino abbia la propria dimora, ai sensi dell'art. 3 del R.D. n. 773 del 1931 e successive modificazioni. In tal caso dovrà essere chiesto il nulla osta al Comune di residenza (anche a mezzo fax) prima dell'apposizione della stessa.

5. È consentito apporre l'apostilla di proroga presso il Comune di dimora sulle carte rilasciate dal medesimo Comune ove il cittadino aveva precedentemente la residenza, previa richiesta di nulla aosta del Comune ove al momento risiede.

6. È, infine, possibile apporre l'apostilla di proroga presso il Comune di nuova residenza, senza richiedere alcun nulla aosta al Comune di rilascio se gli estremi della caste di identità (numero del documento, comune e data di rilascio) sono stati riportati dal Comune di cancellazione nell'allegato al mod. APR/4.

7. Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla circostanza che in sede di attestazione della proroga non è necessario acquisire agli atti l'autorizzazione del giudice tutelare o, in alternativa, l'assenso scritto dell'altro genitore come stabilito dall'art. 24 della legge n. 3 del 16 gennaio 2004.

8. Si sconsiglia l'uso di etichette autoadesive di attestazione della proroga per evitare difformità sul territorio nazionale, soprattutto al fine di scongiurare spiacevoli episodi in sede di riconoscimento all'estero.

9. La richiesta dell'attestazione della proroga può essere presentata da persona diversa dall'intestatario se munita di delega e di documento di riconoscimento dell'intestatario come previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000.

10. La proroga della validità della carta d'identità, al contrario del rinnovo, può essere attestata in qualsiasi momento l'interessato ne faccia richiesta.

11. Relativamente al rinnovo, il Comune potrà scegliere le modalità ritenute più consone alle esigenze della propria cittadinanza per comunicare la data di scadenza delle carte di identità.

12. Restano ferme le indicazioni fornite con precedente circolare n. 8 del 26 giugno 2008 per quanto concerne la carta d'identità elettronica, per la quale l'attestazione di proroga della validità può avvenire esclusivamente della postazione comunale di emissione.

Le SS.LL. sono pregate di portare a conoscenza dei Signori Sindaci il contenuto della presente circolare fornendo cortese cenno di assicurazione.


Il Direttore centrale

Porzio


 


D.L. 25 giugno 2008, n. 112

   

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