"..Ritenuto, conclusivamente di accogliere il ricorso e, per l'effetto, disporsi che l'istituto previdenziale corrisponda a parte ricorrente quanto dovuto in applicazione del menzionato art. 6-bis, oltre rivalutazione ed interessi, secondo quanto previsto dall'art. 16, sesto comma, della L. n. 724 del 1994, a far data dal momento della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo.."