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Autorizzazione prefettizia per accertamento remoto della velocità a mezzo autovelox ex L. 168/2002

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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Nota 25-9-2008 n. 75753
Autorizzazione prefettizia per accertamento remoto della velocità a mezzo autovelox ex legge n. 168 del 2002.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nota 25 settembre 2008, n. 75753

Autorizzazione prefettizia per accertamento remoto della velocità a mezzo autovelox ex legge n. 168 del 2002.


 Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 


Con riferimento alla nota in oggetto si chiarisce che solo per gli accertamenti di cui alla lettera f), del comma 1 bis dell’art. 201 del Codice della strada, è necessario il preventivo decreto prefettizio di individuazione della strada o tratto di strada di tipo C o D, in quanto è previsto l’impiego di apparecchiature e funzionamento automatico senza la presenza dell’organo di polizia stradale.

Per gli accertamenti di cui alla lettera e) dello stesso comma non occorre alcun provvedimento in quanto l’attività è svolta direttamente dall’organo di polizia stradale che gestisce sul posto le apparecchiature di rilevamento, su qualsiasi tipo di strada.

Per entrambe le modalità non vi è obbligo di contestazione immediata.

La norma del richiamato articolo 4 del D.L. n. 121 del 2002 e seguenti modifiche, disciplina l’attività di controllo a distanza del traffico finalizzata all’accertamento degli illeciti di cui agli artt.142 e 148 e 176 C.d.S., cioè l’installazione e l’impiego di dispositivi che siano in grado di rilevare, anche in modo automatico, le violazioni senza la presenza o l’intervento contestuale dell’operatore di polizia stradale ovvero di mezzi tecnici che consentono all’operatore preposto al controllo, che effettua una costante attività di monitoraggio del traffico a distanza, di accertare l’illecito in un luogo diverso da quello in cui esso si sviluppa e nel momento in cui si compie.

Occorre precisare, tuttavia, che la disposizione dell’articolo 4 non sostituisce le norme generali del codice della strada in materia di accertamento degli illeciti; piuttosto, le integra prevedendo una procedura speciale per l’attività di controllo e di accertamento delle violazioni realizzato senza il diretto intervento di un operatore di polizia stradale, ed introducendo un’espressa eccezione al principio della contestazione immediata di cui all’art. 200 C.d.S., quando l’accertamento avviene su strade ed in situazioni in cui la contestazione immediata, per motivi oggettivi, è comunque impossibile, molto difficoltosa ovvero pericolosa per il personale operante o per gli utenti della strada.


 


D.L. 20 giugno 2002, n. 121

   

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