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Problematiche relative alla cognomizzazione dei predicati nobiliari.

Dettagli

Nuova pagina 1

Ministero dell'interno
Circ. 3-9-2008 n. 10/2008
Problematiche relative
alla cognomizzazione dei predicati nobiliari.
Emanata dal Ministero
dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali,
Direzione centrale per i servizi demografici, Area III - Stato civile.
Circ. 3 settembre 2008, n. 10/2008
Problematiche relative alla
cognomizzazione dei predicati nobiliari.
Emanata dal Ministero
dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali,
Direzione centrale per i servizi demografici, Area III - Stato civile.


AiSigg. Prefetti della Repubblica

Loro sedi AlSig. Commissario
del Governo per la Provincia di

Trento AlSig. Commissario del
Governo per la Provincia di

Bolzano AlSig. Presidente della Regione
autonoma Valle d'Aosta

Servizio Affari di Prefettura
Piazza della
Repubblica, 15
Aostae, p.c.
Al
Commissario dello Stato per la Regione
Sicilia

Palermo Alrappresentante del Governo per la Regione Sardegna

Cagliari AlMinistero degli affari esteri

Direzione generale
italiani all'estero e politiche migratorie
Uff. III
Roma AlMinistero della giustizia

Ufficio legislativo
Roma AlGabinetto del Sig. Ministro

Sede All'Ispettorato generale di
amministrazione

Via Cavour, 6
Roma AllaDirezione centrale per la
documentazione e la statistica

Sede All'Ufficio I

Gabinetto del
Capo Dipartimento I
Sede All'ANCI

Via dei Prefetti, 46
Roma All'ANUSCA

Via dei Mille, 35E/F
Castel S.Pietro Terme
(BO) AllaDeA - Demografici Associati

c/o Amministrazione comunale
V.le Comaschi n. 1160
Cascina (PI)


Risultano pervenute numerose
domande di modifica del cognome, volte ad evidenziare l'appartenenza ad
una famiglia che, prima della instaurazione della Repubblica, fosse in
possesso di un titolo nobiliare.La gran parte delle domande risultano
però inammissibili alla luce delle norme vigenti, come interpretate
dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 101 del 1967 in quanto
volte, in buona sostanza, al riconoscimento in via amministrativa del
diritto alla cognomizzazione ovvero perché miranti ad ottenere la
cognomizzazione di un predicato non esistente.In prima battuta è
necessario ricordare che ai sensi della Disposizione Transitoria n. XIV
della Costituzione è previsto espressamente che «I titoli nobiliari non
sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre
1922 valgono come parte del nome».Come evidenziato nella precitata
sentenza della Corte Costituzionale, il secondo comma della XIV
disposizione va interpretato «nel residuo senso che l'aggiunta al nome
dei predicati anteriori al 28 ottobre 1922 non trova la sua fonte nel
diritto al titolo, non più sussistente ma nel già intervenuto
riconoscimento che assume il ruolo di presupposto di fatto del diritto
alla cognomizzazione».Dalle argomentazioni giuridiche sopra riportate
discende, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, non solo
l'impossibilità di cognomizzare predicati che ancorché siano anteriori
al 28 ottobre 1922 non abbiano formato oggetto di riconoscimento
durante il rigore del vecchio ordinamento, ma anche la necessità che le
vicende relative al diritto al riconoscimento della cognomizzazione dei
predicati debbano essere rimesse alla competenza esclusiva
dell'autorità giudiziaria ordinaria, secondo le regole che il vigente
ordinamento detta per la tutela del diritto al nome.Pertanto,
ogniqualvolta la domanda dell'interessato, seppur formalmente proposta
come domanda di modifica del cognome, sia in realtà motivata e
giustificata, come spesso accade, dal presunto diritto dell'interessato
a vedersi riconoscere il diritto alla cognomizzazione del predicato,
tale domanda non potrà in nessun caso trovare accoglimento perché solo
l'autorità giudiziaria ordinaria ha competenza a verificare la
titolarità di un simile diritto.In tali casi trattasi infatti di una
azione di accertamento di un diritto soggettivo dei cittadini (art.6
cod. civ.) che non rientra nell'ambito discrezionale dell'autorità
amministrativa.Il cittadino dovrà pertanto necessariamente proporre una
azione in via contenziosa ordinaria nei confronti del Pubblico
Ministero, dell'Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonché nei confronti degli eventuali controinteressati, come
confermato dalla giurisprudenza unanime e dalla sentenza della Corte di
Cassazione del 7 marzo 1991 n. 2426.Si ricorda che con tale sentenza la
Corte di Cassazione ha altresì statuito che l'ufficiale dello stato
civile non ha la legittimazione passiva a partecipare al contenzioso,
in quanto l'ufficiale dello stato civile si pone in veste di mero
esecutore degli ordini derivanti dal disposto della sentenza e non come
parte in causa.In tali casi, le Prefetture dovranno pertanto informare
i richiedenti della necessità di una simile procedura giudiziaria,
facendo presente che la proposizione di una domanda di modifica del
cognome al fine di ottenere la cognomizzazione del predicato verrebbe
rigettata per carenza di competenza.La procedura di modifica, aggiunta
o cambiamento di cognome di cui agli artt. 82 ss del D.P.R. n. 396 del
2000 resta utilizzabile solo ed esclusivamente nel rispetto dei
principi generali adottati in materia di modifica o aggiunta del
cognome.
A titolo di esempio, la predetta procedura potrà essere
utilizzata per aggiungere un predicato che risulti già cognomizzato in
capo alla madre o altro parente, al fine di mantenere esistente il
cognome che altrimenti andrebbe ad estinguersi.In questi casi, sarà
cura delle Prefetture acquisire tutta la documentazione dalla quale
emerga incontestabilmente l'avvenuta cognomizzazione, trasmettendo
altresì un motivato parere che analizzi con particolare attenzione la
sussistenza o insussistenza dei requisiti per i quali si ritiene
possibile un procedimento di mutamento del cognome ai sensi della
normativa vigente e di quanto dettagliato dalla presente circolare.
Infine si ricorda che in nessun caso sarà possibile utilizzare la
procedura di mutamento del cognome al fine di creare, come viene a
volte richiesto, un cognome basato su di un predicato inesistente
ovvero non riconosciuto nei limiti temporali di cui alla disposizione
XIV. Una simile domanda sarebbe chiaramente volta ad aggirare i limiti
precisi posti dalla disposizione costituzionale, cercando di
raggiungere per via amministrativa un risultato altrimenti non
raggiungibile per via giudiziaria.Pertanto nel caso di presentazione di
domanda di modifica o aggiunta di cognome, al fine di aggiungervi un
predicato, sarà opportuno acquisire in ogni caso in prima battuta il
parere dell'Archivio centrale dello Stato Ufficio Consulta Araldica e
nel caso di risposta negativa quanto alla sussistenza di un
riconoscimento di un simile predicato, la domanda sarà rigettata.Tanto
premesso, si richiama all'attenzione delle SS.LL. quanto sopra
evidenziato, con preghiera di voler informare di ciò anche i Sigg.
Sindaci nella certezza che verrà posta la massima cura circa la
disamina di questi casi e la risoluzione degli stessi.
Il Direttore
centrale
Annapaola Porzio
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
 

   

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