Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

Modifiche al Codice della Strada, conversione in legge del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 recan

Dettagli
Ministero dell'interno
Circ. 31-7-2008 n. 300/A/1/37312/101/3/3/9
Modifiche al Codice della Strada, conversione in legge del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, articoli 186, 187, 189 e 222.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato.

Circ. 31 luglio 2008, n. 300/A/1/37312/101/3/3/9 (1).

Modifiche al Codice della Strada, conversione in legge del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, articoli 186, 187, 189 e 222.


(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato.

 


 

 

Alle

Prefetture

   

Uffici territoriali del Governo

   

Loro sedi

 

Ai

Commissariati del Governo per le Provincie autonome

   

Trento - Bolzano

 

Alla

Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta

   

Aosta

 

Alle

Questure della Repubblica

   

Loro sedi

 

Ai

Compartimenti della Polizia Stradale

   

Loro sedi

 

Alle

zone Polizia di frontiera

   

Loro sedi

 

Ai

Compartimenti della Polizia ferroviaria

   

Loro sedi

 

Ai

Compartimenti della Polizia postale e delle comunicazioni

   

Loro sedi

e, p.c.

Al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

   

Dipartimento dei Trasporti terrestri

   

Roma

 

Al

Ministero della giustizia

   

Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria

   

Roma

 

Al

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

   

Corpo forestale dello Stato

   

Roma

 

Al

Comando generale dell'Arma dei Carabinieri

   

Roma

 

Al

Comando generale della Guardia di Finanza

   

Roma

 

Al

Centro addestramento della Polizia di Stato

   

Cesena

     

 


 


Nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 173 del 25 luglio 2008, è stata pubblicata la legge 24 luglio 2008, n. 125 con la quale è stato convertito, con modificazioni, il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante: "Misure urgenti in materie di sicurezza pubblica".

In sede di conversione, il provvedimento d'urgenza ha subito numerose modificazioni, che tuttavia, almeno per le disposizioni riguardanti il Codice della Strada, non impongono significativi mutamenti del contenuto delle direttive già fornite nella Circ. n. 300/A/1/35690/101/3/3/9 del 26 maggio 2008, che perciò, resta integralmente vigente.

Con la presente circolare, per quanto di specifica competenza, si forniscono le ulteriori disposizioni operative che riguardano l'articolo 4 del Decreto legge che ha modificato alcune norme del Codice della Strada nonché quelle contenute negli artt. 1 e 2 che sono intervenuti su altre norme che, pur non essendo direttamente connesse con la disciplina della circolazione stradale, hanno una rilevante valenza operativa per l'attività degli Uffici che svolgono funzioni di polizia stradale.


 


1. Affidamento del veicolo sequestrato per violazione degli artt. 186, comma 2 lett. c) e 187.

Con modifica del comma 2 lettera c) dell'art. 186 C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992), è stato previsto che il veicolo oggetto di sequestro penale per la violazione del divieto di condurlo in stato di ebbrezza alcolica con un tasso superiore a 1, 5gr/l, non possa essere affidato allo stesso conducente se risulta che egli abbia commesso in precedenza un'altra violazione della stessa norma.

Il tenore della disposizione non sembra richiedere per la persona sia già stata condannata con sentenza passata in giudicato per il reato di cui trattasi e, di conseguenza, la condizione ostativa all'affidamento in custodia del veicolo sequestrato è da ritenersi operante anche in presenza di precedenti violazioni della richiamata disposizione annotate negli Archivi elettronici del Centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno, di cui all'art. 8 della legge n. 121 del 1981, salvo il caso i cui risulti che per quel fatto sia stata successivamente esclusa ogni responsabilità penale della persona stessa.

La medesima disposizione, per effetto del rinvio operato dall'art. 187 comma 1 all'art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S., si applica anche in caso di accertamento del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti.


 


2. Sequestri e confisca del veicolo in caso di incidente provato da conducente in stato di alterazione

Con una modifica del comma 2-bis dell'art. 186 C.d.S., si è precisato che nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, è sempre disposta la confisca del veicolo se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 gr/l, salvo che appartenga a persona estranea al reato. La modifica apportata in sede di conversione chiarisce, perciò, che in questi casi non si applica il fermo amministrativo del veicolo ma si deve procedere sempre a sequestro peale ai sensi dell'art. 321 c.p.p.

Nulla viene, invece, innovato per i casi in cui il conducente che guida in stato di ebbrezza abbia un tasso alcolemico nel sangue inferiore a 1,5 gr/l; in questi casi, con la sentenza di condanna, continua ad essere disposto il fermo amministrativo del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

La stessa previsione normativa si applica anche in caso di guida in stato alterazione psico-fisica conseguente all'uso di stupefacenti in cui, perciò, è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.


 


3. Confisca del veicolo in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti

Il comma 7 dell'art. 186 C.d.S., come modificato dalle disposizioni del D.L. n. 92 del 2008, è stato ulteriormente modificato in sede di conversione, prevedendo che alla condanna per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tendenti a verificare il tasso alcolemico del conducente consegua anche la confisca del veicolo del condannato.

In tali casi perciò, il veicolo condotto da chi si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti deve essere sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., secondo le indicazioni operative già fornite con la richiamata circolare 26 maggio 2008, n. 300/A/1/35690/101/3/3/9, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

La stessa disposizione trova applicazione anche nel caso in cui il conducente si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti di cui all'art. 187 C.d.S.


 


4. Decurtazione di punti della patente per violazione dell'art. 187 C.d.S.

L'art. 4 comma 1 del D.L. n. 92 del 2008, come risultante dalla conversazione in legge, ha stabilito che alla condanna per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 187, comma 1, consegua la decurtazione di 10 punti dalla patente del condannato.

La norma, che ripristina la decurtazione di punti che era stata soppressa per effetto delle modifiche all'art. 187 C.d.S. apportate dal D.L. n. 117 del 2007, convertito in legge n. 160 del 2007, trova applicazione solo per i reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione.


 


5. Altre norme oggetto di interventi correttivi

Il D.L. n. 92 del 2008 e la relativa legge di conversione, hanno apportato numerose modifiche a disposizioni del Codice penale che interessano anche la sicurezza stradale.


5.1 Aumento delle pene per il reato di omicidio colposo a seguito di incidente stradale.

L'art. 1 del D.L. n. 92 del 2008, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di conversione, ha stabilito che le pene per il reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p. siano aumentate, prevedendo la reclusione fino a sette anni, quando il fatto sia commesso in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale.

L'aumento di pena prevista per il citato reato consente di disporre il fermo di polizia, anche fuori dei casi di flagranza, quando ricorrono le condizioni richieste dall'art. 384 c.p.p. e cioè, in particolare, quando vi è fondato pericolo di fuga, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato.

La stessa norma ha inoltre stabilito che e pene per questo reato siano significatamente aumentate se il fatto è commesso da una persona in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico oltre 1,5 gr/l oppure sotto l'effetto di stupefacenti. Si è, infatti, previsto che in tali casi si applica la reclusione da 3 a 10 anni. Anche per queste ipotesi criminose, perciò, è possibile procedere, ove ne ricorrono le condizioni, al fermo di polizia di cui all'art. 384 c.p.p.


5.2 Modifiche ai reati di falsità personale

Le lettere b-ter), b-quater) e B-quinquies), dell'art. 1 del D.L. n. 92 del 2008, introdotte nel in sede di conversione, intervengono sui delitti in materia di falsità personale, sostituendo gli artt. 495 e 496 c.p. e introducendo il nuovo art. 495-ter c.p., con lo scopo di potenziare gli strumenti di identificazione e accertamento delle qualità personali.

In particolare, si richiama l'attenzione sulle disposizioni della lettera b-ter) dell'art. 1 del citato decreto legge che sostituisce l'art. 495 c.p., prevedendo il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o di altri.

Per tale reato oltre all'inasprimento della sanzione, con la previsione della pena della reclusione da 1 a 6 anni, è stato ampliato l'ambito di applicazione. Infatti, per potersi configurare il reato non è più richiesto che le false attestazioni sull'identità o qualità personali proprie o altri siano rese in occasione di dichiarazioni destinate ad essere riprodotte in un atto pubblico ma è sufficiente che le stesse siano rese ad un pubblico ufficiale. Ciò rende applicabile la fattispecie in esame per tutte le false attestazioni relative all'identità o a qualità personali richieste in occasione di controlli stradali o finalizzate all'applicazione di sanzioni amministrative per violazione di norme del Codice della Strada o di norme speciali correlate.

Si segnala, infine, che per il delitto di cui all'artr. 495 c.p., l'art. 2 del decreto legge, come modificato in sede di conversione, prevede ora l'arresto facoltativo di flagranza di reato.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.


 


D.L. 23 maggio 2008, n. 92
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica