Corte dei Conti 2022- il Giudice di primo grado ha negato il riscatto a titolo oneroso, che era stato richiesto dallo omissis per ottenere il computo ai fini pensionistici della “supervalutazione di 1/5”, prevista dall’art. 5 del D.L.vo n.165/1997
- Dettagli
- Categoria: Previdenza
- Creato Venerdì, 19 Agosto 2022 06:38
- Visite: 228
"..Ne consegue che: va riconosciuta in favore dello omissis la riscattabilità, a titolo oneroso, al fine della supervalutazione di 1/5, prevista dall’art. 5 del D.L.vo n.165/1997 e nei limiti complessivi specificati nel comma 1, dei servizi prestati presso reparti addestrativi, in qualità di militare in ferma breve o prolungata, nei periodi dal 3.1.1984 al 28.6.1984 e dal 31.8.1985 al 9.7.1986;.."
l’I.N.P.S. dovrà provvedere a riliquidare la pensione di cui è titolare lo
omissis, collocato in quiescenza dal 23.9.2016, tenendo conto della
supervalutazione dei suddetti periodi di servizio..."