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Art. 7 legge n. 241 del 1990. Polizia

Dettagli
Ministero dell'interno
Circ. 23-3-2007 n. 333-A/9803.A.5
Art. 7 legge n. 241 del 1990. Mutamento interno, di incarichi e funzioni del personale della Polizia di Stato. Parere dell’Avvocatura Generale dello Stato.
Emanata dal Ministero dell'interno, Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio I - Affari generali.

Circ. 23 marzo 2007, n. 333-A/9803.A.5 (1).

Art. 7 legge n. 241 del 1990. Mutamento interno, di incarichi e funzioni del personale della Polizia di Stato. Parere dell’Avvocatura Generale dello Stato.


(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio I - Affari generali.

 


 

 

Ai

sigg. Dirigenti delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato

   

Loro sedi

 

Ai

Sigg. Questori della Repubblica

   

Loro sedi

 

Al

sig. Dirigente dell’Ufficio presidenziale della Polizia di Stato presso la Sovraintendenza centrale dei Servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica

   

Roma

 

Al

Sig. Dirigente dell’Ispettorato di pubblica sicurezza presso il Vaticano

   

Roma

 

Al

sig. Dirigente dell’Ispettorato di pubblica sicurezza presso il Senato della Repubblica

   

Roma

 

Al

sig. Dirigente dell’Ispettorato di pubblica sicurezza presso la Camera dei Deputati

   

Roma

 

Al

sig. Dirigente dell’Ispettorato di pubblica sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

   

Palazzo Chigi

   

Roma

 

Al

sig. Dirigente dell’Ispettorato di pubblica sicurezza

   

“Palazzo Viminale”

   

Sede

 

Al

sig. Dirigente dell’Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana

   

Palermo

 

Ai

sigg. Dirigenti dei Compartimenti di Polizia stradale

   

Loro sedi

 

Ai

sigg. Dirigenti delle zone di Polizia di frontiera

   

Loro sedi

 

Ai

sigg. Dirigenti dei compartimenti di Polizia ferroviaria

   

Loro sedi

 

Ai

sigg. Dirigenti dei compartimenti di Polizia postale e delle telecomunicazioni

   

Loro sedi

 

Ai

sigg. Dirigenti dei reparti mobili della Polizia di Stato

   

Loro sedi

 

Ai

sigg. Dirigenti dei Gabinetti interregionali di Polizia scientifica

   

Loro sedi

 

Ai

sigg. Dirigenti dei reparti volo della Polizia di Stato

   

Loro sedi

 

Al

sig. Direttore del Centro nautico e sommozzatori della Polizia di Stato

   

La Spezia

 

Al

sig. Direttore del Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato

   

Napoli

 

Ai

sigg. Dirigenti dei reparti prevenzione crimine

   

Loro sedi

 

Ai

sigg. Direttori degli Istituti di istruzione, di perfezionamento e centri di addestramento della Polizia di Stato

   

Loro sedi

 

Ai

sigg. Dirigenti delle Zone telecomunicazioni

   

Loro sedi

 

Ai

sigg. Direttori degli Autocentri della Polizia di Stato

   

Loro sedi

 

Al

sig. Direttore dello Stabilimento e Centro raccolta armi

   

Senigallia

 

Ai

sigg. Direttori dei Centri di raccolta regionali ed interregionali V.E.C.A.

   

Loro sedi

     

 


 


In relazione alla problematica riguardante l'applicabilità delle garanzie partecipative contemplate dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990, con riguardo alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, nell'ipotesi di "trasferimenti interni" di appartenenti alla Polizia di Stato, che comportino solamente un mutamento di funzioni o di incarico nell'ambito della stessa sede di servizio, si ritiene di portare a conoscenza di codesti Uffici, anche ai fini di esigenze di uniformità nella gestione del personale, quanto di seguito indicato.

Con la legge 7 agosto 1990, n. 241 il legislatore ha generalizzato a tutti i procedimenti il principio del giusto procedimento, in armonia con il dettato dell'art.97 Cost., garantendo il diritto di partecipazione degli interessati.

A criteri di crescente partecipazione e trasparenza è ispirata la riforma introdotta dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, che ha innovato la legge n. 241 del 1990.

Gli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni prevedono la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi.

La legge n. 241 del 1990 ha inoltre statuito, quale corollario necessario del criterio della trasparenza, l'obbligo di motivazione espressa per tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa ed il personale, espressamente menzionati dall'art. 3 della citata legge.

Questo Dipartimento ha richiesto il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, in ordine alle garanzie procedimentali da assumere in occasione di “movimenti interni” del personale della Polizia di Stato.

Al riguardo, la citata Avvocatura ha premesso che la giurisprudenza, con specifico riferimento al personale della Polizia di Stato, si è più volte espressa nel senso che il passaggio da un ufficio all'altro nell'ambito della stessa sede (coincidente con l'ambito territoriale del Comune) non costituisce un trasferimento in senso tecnico, ma integra solo una modalità di estrinsecazione dei profili organizzativi del servizio, sicché non richiede le medesime garanzie procedimentali - quali la comunicazione di avvio del procedimento - previste per i trasferimenti in senso stretto. Il trasferimento da un ufficio ad altro, nell'ambito della stessa città, si pone come "trasferimento interno", che rientra fra i normali poteri organizzativi nei quali vengono in considerazione scelte e assetti organizzativi che attengono specificatamente alle competenze dell'Amministrazione e alla sua esclusiva sfera di valutazione discrezionale, a differenza di quanto si riscontra nei trasferimenti da una sede all'altra.

Va sottolineato, tuttavia, che rimane fermo l'obbligo di fornire l'informazione sindacale preventiva, posto dall'art. 25 comma 2 lett. B D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 riguardo ai criteri generali e alle conseguenti iniziative concernenti la mobilità interna del personale, agli organi centrali delle OO. SS. firmatarie dell'accordo recepito dal D.P.R. n. 164 del 2002 (art. 25 c. 3) nonché di acquisire il nulla osta dell'OO.SS. di appartenenza prima di disporre, a norma dell'art. 36 c. 1 del D.P.R. n. 164 del 2002, il trasferimento in uffici diversi da quelli di appartenenza, nell'ambito della stessa sede di servizio, del segretario nazionale, regionale e provinciale delle OO.SS. delle Forze di Polizia rappresentative sul piano nazionale.

Pertanto, a parere dell’Avvocatura Generale, si può affermare che il “trasferimento interno” di personale, che comporti un semplice mutamento di funzione o di incarico, fra quelli compresi nella qualifica di appartenenza, nell’ambito della stessa sede di servizio (coincidente con il territorio del Comune), non debba essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Allo stato attuale dell'orientamento giurisprudenziale, invece, per il trasferimento interno di personale della Polizia di Stato, che comporti un semplice mutamento di funzione o di incarico, si pone su un piano diverso il dovere di motivazione, previsto in termini generali dall'art. 3 della legge 241/1990 anche con riferimento ai provvedimenti concernenti l'organizzazione amministrativa e il personale; sicché non può essere derogato neppure riguardo ai semplici "trasferimenti interni" e per i quali, pertanto, valgono i principi relativi all’obbligo di motivazione.

In linea generale, quindi, argomenta l’Avvocatura, “il trasferimento ad altro incarico nello stesso ufficio o, comunque, nell'ambito della stessa sede di servizio del personale della Polizia di Stato non potrà essere motivato solo con riferimento a generiche esigenze di servizio, ma occorrerà dare contezza in modo puntuale delle ragioni che lo hanno determi-nato. Solo quando sussistano esigenze di riservatezza tali che l'esternazione puntuale delle specifiche ragioni del trasferimento possa compromettere operazioni di sicurezza o programmi di impiego del personale sarà possibile limitarsi a richiamare, nel provvedimento, le esigenze di servizio, giustificando la sintetica motivazione con ragioni di riservatezza”.

Si ritiene di sottolineare l’importanza che riveste, anche in sede giurisdizionale l’obbligo della motivazione ed i limiti estrinseci sopra richiamati.

Si confida nella consueta collaborazione per un’attenta valutazione e applicazione delle indicazioni fornite.


per il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza

Il Direttore centrale per le risorse umane

Calvo


 


D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164
L. 7 agosto 1990, n. 241


   

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