Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

interruzione di gravidanza prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione

Dettagli

Nuova pagina 1

 

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Nota 19-8-2008 n. 25/I/0011428
Art. 9, D.Lgs. n. 124 del 2004 – interruzione di gravidanza prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione – applicabilità dell’art 20 del D.P.R. n. 1026 del 1976.
Emanata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politche sociali, Direzione generale per l’attività ispettiva.

 

Nota 19 agosto 2008, n. 25/I/0011428 (1).

Art. 9, D.Lgs. n. 124 del 2004 – interruzione di gravidanza prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione – applicabilità dell’art 20 del D.P.R. n. 1026 del 1976.


(1) Emanata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politche sociali, Direzione generale per l’attività ispettiva.

 


 

 

Al

Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro

   

Via Cristoforo Colombo, 456

   

00145 Roma

     

 


 


Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha proposto istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione sui seguenti quesiti.

L’istante chiede se sia possibile qualificare come “malattia determinata da gravidanza” l’interruzione della gravidanza intervenuta prima del 180° giorno dal suo inizio, stante il disposto dell’art 12 del D.P.R. n. 1026 del 1976 che considera tale interruzione, non come parto, ma come aborto e se conseguentemente sia applicabile la speciale tutela prevista dall’art 20 del D.P.R. n. 1026 del 1976, secondo cui «non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza».

Inoltre, in caso di confermata esclusione di tale periodo morboso (malattia determinata da gravidanza) dal computo del periodo di comporto, l’interpellante chiede se sia necessaria una certificazione rilasciata da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o sia sufficiente la certificazione medica del medico di base del Servizio sanitario nazionale.

In relazione a quanto sopra, acquisito il parere favorevole della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L’art. 19 del D.Lgs. n. 151 del 2001 sancisce che «l’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia».

L’INPS, con circ. n. 139 del 29 luglio 2002, richiamando l’art 19 citato, qualifica l’interruzione di gravidanza come malattia e precisa che tale fattispecie rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 1026 del 1976, riconoscendo implicitamente che l’interruzione di gravidanza sia qualificabile come malattia determinata da gravidanza di cui al predetto articolo 19.

Nello stesso senso l’INAIL, nella circolare n. 48 del 1993 e nella circolare n. 51 del 2001, ha riconosciuto che le assenze per interruzione di gravidanza avvenuta entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione, non si cumulano con precedenti o successivi periodi di malattia e che non sono quindi computabili nel periodo massimo previsto dalla normativa contrattuale per la conservazione del posto di lavoro (c.d. periodo di comporto).

Si evidenzia inoltre che questa Direzione, nella risposta ad interpello nota 16 novembre 2006, n. 25/I/0006123, si è già occupata della corretta interpretazione dell’art 20 del D.P.R. n. 1026 del 1976, sotto il profilo dell’incidenza o meno della malattia insorta durante il periodo di puerperio, sul periodo di comporto, chiarendo che la suddetta disposizione – ispirandosi alla necessità di concedere condizioni di maggior favore per il computo del periodo massimo di assistenza di malattia da parte dell’Istituto assicuratore – opera sia per le malattie connesse con lo stato di gravidanza che per quelle determinate da puerperio.

Tenuto conto della ratio sottesa alla disposizione in questione ed in assenza di norme contrarie, si riteneva conclusivamente che il periodo di malattia connesso al puerperio non incidesse, indipendentemente dalla durata, sul computo del periodo di comporto.

Dalla ricostruzione della normativa vigente e dal contesto delle disposizioni applicative sopra riportate, emerge con evidente chiarezza che l’interruzione di gravidanza nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 194 del 1978 è qualificata come malattia. Inoltre, poiché la stessa interruzione di gravidanza, avvenuta entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione, è qualificata altresì come aborto, ai sensi dell’art 12 del D.P.R. n. 1026 del 1976, appare legittimo ed in assenza di disposizioni contrarie operare una interpretazione sistematica delle norme citate e considerare l’aborto come malattia e nella specie “malattia determinata da gravidanza”, stante la connessione naturale tra i due eventi (gravidanza e aborto).

Pertanto, in risposta al primo quesito avanzato, è possibile concludere affermando che in caso di interruzione di gravidanza entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione trova applicazione la speciale tutela di cui all’art 20 del D.P.R. n. 1026 del 1976 (non computabilità agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, dei periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza).

Con riferimento al secondo quesito infine non si ritiene necessario, ai fini della prova della morbosità determinata da gravidanza, la produzione di un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale, ma un certificato rilasciato da un medico di base convenzionato. Ciò in quanto l’art. 76 del D.Lgs. n. 151 del 2001 sancisce che «al rilascio dei certificati medici del presente testo unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale».


Il Direttore generale

Paolo Pennesi


 


D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026
L. 22 maggio 1978, n. 194

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica