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Art. 9, D.L 124/ 2004 – congedi per malattia del figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni

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Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Nota 19-8-2008 n. 25/I/0011429
Art. 9, D.Lgs. n. 124 del 2004 – congedi per malattia del figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
Emanata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politche sociali, Direzione generale per l’attività ispettiva.

Nota 19 agosto 2008, n. 25/I/0011429 (1).

Art. 9, D.Lgs. n. 124 del 2004 – congedi per malattia del figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.


(1) Emanata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politche sociali, Direzione generale per l’attività ispettiva.

 


 

 

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ASSAEREO - Associazione Nazionale Vettori e Operatori del Trasporto Aereo

   

Via della Corona Boreale, 86

   

00054 Fiumicino - Roma

     

 


 


L’Associazione Nazionale Vettori e Operatori del Trasporto Aereo ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito all’esatta individuazione del periodo rientrante nell’ambito dell'“età compresa fra i tre e gli otto anni” del bambino, ai fini della fruizione del congedo riconosciuto, alternativamente, a ciascun genitore per malattia del figlio, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 151 del 2001.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L’art. 47, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 151 del 2001, disciplina due distinte ipotesi di astensione del genitore dal lavoro: il congedo per malattia «di ciascun figlio di età non superiore a tre anni», la cui fruizione – come appare evidente dallo stesso testo normativo – è estesa fino al compimento del terzo anno di età del bambino, senza alcun limite di giorni ed il congedo per malattia del figlio «di età compresa fra i tre e gli otto anni», attribuito entro il limite individuale di cinque giorni lavorativi di assenza all’anno.

Quest’ultimo diritto di astensione dal lavoro è riconosciuto in favore di ciascun genitore per ogni figlio di età superiore ai tre anni e decorre, pertanto, dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età e fino agli otto anni, compreso il giorno del compimento dell’ottavo anno di età.

Tale interpretazione appare confermata dal successivo art. 49 del D.Lgs. n. 151 del 2001 che, in merito al trattamento previdenziale relativo ai periodi di congedo per malattia del figlio, prevede la contribuzione figurativa «fino al compimento del terzo anno di vita del bambino» (art. 49, comma 1) nonché, «successivamente al terzo anno di vita» e «fino al compimento dell’ottavo anno» (art. 49, comma 2), estende l’applicazione delle modalità di calcolo della copertura contributiva previste dall’art. 35, comma 2.

Significativo è inoltre il rinvio, operato dal citato art. 49, comma 2, alla disciplina di cui all’art. 35, comma 2, che fa riferimento al trattamento previdenziale dei periodi di congedo parentale, riconosciuti a ciascun genitore ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 2001, per ogni bambino “nei suoi primi otto anni di vita”.

Non è, infine, irrilevante richiamare la circ. n. 109 del 6 giugno 2000 che, in merito ai limiti temporali per la fruizione dell’astensione facoltativa da parte dei genitori, ne prevede espressamente l’estensione «fino al giorno, compreso, dell’ottavo compleanno».


Il Direttore generale

Paolo Pennesi


 


D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

   

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