"..P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, accoglie l’appello (ricorso numero x/2022) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare proposta in primo grado, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione; condanna il Ministero dell’interno al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese di lite di entrambi i gradi della fase cautelare, liquidate in euro 2.000 (duemila), oltre al 15% per rimborso delle spese generali e agli accessori di legge..."