Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale appartenente al comparto difesa
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- Categoria: Previdenza
- Creato Giovedì, 30 Dicembre 2021 16:49
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GIOVEDÌ 30 DICEMBRE 2021 13.51.47
MANOVRA, PA: LE NOVITÀ: RAFFORZAMENTO DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO (COMMI 95-102) / SCHEDA
9CO1243627 4 ECO ITA R01 MANOVRA, PA: LE NOVITÀ: RAFFORZAMENTO DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO (COMMI 95-102) / SCHEDA (9Colonne) Roma, 30 dic - È istituito un Fondo per la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con dotazione di 20 milioni di euro per il 2022, 40 milioni per il 2023 e 60 milioni dal 2024. È, inoltre, istituito un Fondo per i trattamenti di quiescenza del personale dei Vigili del Fuoco per l'aumento della base pensionabile, l'incremento della base di calcolo dell'indennità di buonuscita e la copertura del maggior onere contributivo dell'amministrazione datrice di lavoro. Viene, infine, ricalcolata la quota retributiva per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile in possesso, al 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni. (red) 301351 DIC 21