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Porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante

Dettagli

Nuova pagina 1

 
Ministero dell'interno
Circ. 29-5-2008 n. P720/4122/sott.54/9
Porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante. Chiarimento.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del socorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Area prevenzione incendi.

 

Circ. 29 maggio 2008, n. P720/4122/sott.54/9 (1).

Porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante. Chiarimento.


(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del socorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Area prevenzione incendi.

 


 

 

Ai

Sigg. Direttori regionali dei vigili del fuoco

   

Loro sedi

 

Ai

Sigg. comandanti provinciali dei vigili del fuoco

   

Loro sedi

     

 


 


Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimento intese a conoscere se le porte scorrevoli orizzontalmente, munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza "ridondante", possano essere installate presso le uscite di piano e lungo le vie di esodo, in luogo delle porte apribili a semplice "spinta" previste sia dalle disposizioni generali di prevenzione incendi che regolano la materia nei luoghi di lavoro (decreto ministeriale 10 marzo 1998), sia dalle specifiche regole tecniche, emanate per alcune delle attività di cui all'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982. Tale impiego risulterebbe frequentemente motivato sulla base delle conclusioni riportate dai rapporti di prova, rilasciati dall'Area V - Protezione Passiva di questa Direzione Centrale, per alcune porte scorrevoli orizzontalmente, munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza "ridondante".

A tal fine, si evidenzia che i suddetti certificati di prova sono da ritenersi esclusivamente validi laddove le vigenti normative non impongano espressamente l'obbligo di apertura nel verso dell'esodo delle porte installate lungo le vie di uscita e in corrispondenza delle uscite di piano. Infatti in tali casi la conformità di tali tipologie di prodotti ad apposite specificazioni tecniche emanate a livello europeo o in uso in altri Stati europei, coma avviene per le porte automatiche "a sicura apertura ridondane", può consentire che il sistema di chiusura garantisca condizioni di sicurezza equivalente, in conformità al punto 3.9, secondo comma, dell'allegato III al D.M. 10 marzo 1998 che, fino all'emanazione dei decreti interministeriali previsti dall'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, continua ad applicarsi per la sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.

Viceversa, si ritiene che, qualora le normative vigenti per i luoghi di lavoro e per le attività soggette al rilascio del c.p.I. prevedano esplicitamente l'apertura delle porte a spinta nel verso dell'esodo, ovvero tale requisito sia richiesto dai Comandi Provinciali VV.F. nell'ambito dell'applicazione dei criteri generali di prevenzioni incendi, di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 139 del 2006, l'impiego delle porte scorrevoli orizzontalmente, pur se munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza "ridondante", non possa essere consentito qualora le stesse non diano apribili anche "a spinta".

In merito inoltre, ai requisiti che devono avere le porte apribili a spinta, si ritiene utile allegare alla presente la nota 8 maggio 2008, n. 5483 inviata ad una Ditta del settore in risposta a quesiti specificamente formulati.


Il Capo del corpo nazionale VV.FF.

Vice capo dipartimento vicario

Gambardella


 


Allegato

Nota 8 maggio 2008, n. 5483

Porte installate su uscite di piano e lungo le vie di esodo. Richiesta di chiarimenti normativi (2).


(2) Il testo della nota 8 maggio 2008, n. 5483, emanata dal Ministero dell'interno, è riportato autonomamente.

 


D.M. 10 marzo 1998

   

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