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Nuove disposizioni in materia di carte di identità.

Dettagli

Nuova pagina 2

 

Ministero dell'interno
Circ. 26-6-2008 n. 8
D.L. 25 giugno 2008 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Nuove disposizioni in materia di carte di identità.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i Servizi demografici.

 

Circ. 26 giugno 2008, n. 8 (1).

D.L. 25 giugno 2008 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Nuove disposizioni in materia di carte di identità.


(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i Servizi demografici.

 


 

 

Ai

Prefetti della repubblica

   

Loro sedi

 

Al

Commissario del governo per la provincia di

   

39100 Bolzano

 

Al

Commissario del governo per la provincia di

   

38100 Trento

 

Al

Presidente della giunta regionale

   

Della Valle d’Aosta

   

11100 Aosta

e, p.c.:

Al

Commissario dello stato per la regione sicilia

   

90100 Palermo

 

Al

Rappresentante del governo per

   

La regione sardegna

   

09100 Cagliari

 

All’

Associazione nazionale dei comuni d’Italia

   

Via dei Prefetti, 46

   

00186 Roma

 

All’

Associazione nazionale ufficiali di

   

stato civile e di anagrafe

   

Via dei Mille, 35 E/F

   

40024 Castel San Pietro Terme (BO)

 

Alla

DEA-Demografici Associati

   

c/o Amministrazione comunale di Cascina

   

Viale Comaschi,116

   

56021 Cascina (PI)

 

Al

Gabinetto del sig Ministro

   

Sede

 

Al

Servizio documentazione

   

Sede

     

 


 


Nel Supplemento Ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno u.s., è stato pubblicato il decreto legge n. 112 del 2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

In particolare, l’art. 31 del predetto D.L., che reca “Durata e rinnovo della carta d’identità”, ha previsto che la carta d’identità benefici di una validità temporale corrispondente a dieci anni, a fronte della previgente disposizione, di cui all’art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931), che, come noto, prevedeva, invece, una validità quinquennale.

Peraltro, la lettera della norma indica inequivocabilmente che tale quadro riformatore trova applicazione anche per le carte in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di cui è questione.

Inoltre, viene espressamente stabilito che, ai fini del rinnovo, i Comuni informino i titolari del documento della sua data di scadenza tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.

Tanto premesso, considerato che il disposto normativo entra in vigore dal giorno di pubblicazione, si ritiene che, allo stato, le SS.LL. debbano procedere alla più capillare sensibilizzazione dei Comuni, soprattutto al fine di scongiurare possibili incertezze che potrebbero riverberarsi sul cittadino, ovvero provocare difformità di atteggiamenti sul territorio.

In ogni caso, si ritiene opportuno svolgere talune considerazioni di profilo operativo.

Preliminarmente, preme ribadire che chiunque, a far data dal 26 giugno 2008, si rechi presso l’Ufficio anagrafe di residenza per il rilascio o il rinnovo della carta d’identità vedrà applicarsi il nuovo regime di durata decennale, ciò sia per quanto concerne la carta di identità cartacea che per quella elettronica.

In particolare, per quanto riguarda la carta d’identità in formato cartaceo:

1. nel caso di primo rilascio si apporrà automaticamente la scadenza decennale;

2. nel caso di carte che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008 il Comune dovrà procedere con la convalida del documento originario per gli ulteriori cinque anni, apponendo la seguente apostilla: “validità prorogata ai sensi dell’art. 31 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 fino al .....».

In particolare, per quanto riguarda la CIE:

1. i Comuni che abbiano in uso il vecchio software di emissione e che debbano provvedere al primo rilascio di una CIE dovranno modificare manualmente la scadenza della CIE medesima portandola da 5 a 10 anni.

Per effettuare tale modifica è sufficiente, durante la procedura di emissione, modificare il campo “DATA SCADENZA” all’interno del pannello di acquisizione dati (che di default è impostato a 5 anni dalla data di emissione) impostandolo a 10 anni dalla data in cui si emette la carta di identità;

2. i Comuni sperimentatori ai quali sia stato installato il nuovo software di emissione e che debbano provvedere al primo rilascio di una CIE non dovranno operare alcun cambiamento, poiché in tale versione l’aggiornamento è effettuato in modo automatico dai server centrali e sarà già presente all’atto di ricezione di questa circolare;

3. nel caso di CIE che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008, i Comuni sperimentatori, sia che abbiano il vecchio sofware che il nuovo, riceveranno in modo automatico una nuova versione del software Veris e una nuova versione dell’attuale software di emissione su cui sarà presente una nuova funzionalità che consentirà di attestare, attraverso un apposito modulo da stampare e da consegnare al titolare della carta, l’estensione di validità a 10 anni delle CIE. Si allega un fac-simile del modulo.

Per eventuali problemi o chiarimenti i Comuni sono pregati di contattare l’help desk di II livello ai numeri 06.46527308-06.46527309.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni.


Il Direttore centrale

Porzio


 


D.L. 25 giugno 2008, n. 112

   

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