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Sentenze di Cassazione aggiornamento al 5 settembre 2021

Dettagli

   

 

 

Le Sezioni Unite, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l’art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente alla giurisprudenza eurounitaria nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade debba intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.
Sentenza n. 21983 del 30/07/2021
 

Le Sezioni Unite, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto: l'attività svolta nell'ambito dell'ufficio stampa di cui alla l. n. 150 del 2000 per la quale il legislatore ha richiesto il titolo dell'iscrizione all'albo professionale e previsto un'area speciale di contrattazione con la partecipazione delle oo.ss. dei giornalisti ha natura giornalistica e, di conseguenza, comporta l'iscrizione all'INPGI, che ha portata generale e prescinde dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto.
Sentenza n. 21764 del 29/07/2021
 

Le Sezioni Unite, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto: le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio (che, rispetto alle pattuizioni relative alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa) ovvero dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., presupponendo la validità dei trasferimenti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiamo prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, mentre non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica soggettiva circa l’intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
Sentenza n. 21761 del 29/07/2021

 

In tema di diritto del nato da parto anonimo ad acquisire informazioni relative alle proprie origini, la Prima Sezione da un lato ha ribadito, in linea con la sentenza delle Sezioni Unite della S.C. n. 1946 del 2017, che il diritto a conoscere l’identità della madre deve essere contemperato con la persistenza della volontà di questa di rimanere anonima e deve essere esercitato secondo modalità che ne proteggano la dignità, tenendo dunque in considerazione la salute della donna e la sua condizione personale e familiare (nella fattispecie, è stata così confermata la sentenza di merito che aveva escluso il diritto del figlio a conoscere l’identità della propria madre, in quanto la donna era in età molto avanzata e versava in gravi condizioni di salute anche psichica); dall’altro lato, ha precisato che tale diritto va tenuto distinto da quello ad accedere alle informazioni sanitarie sulla salute della madre, al fine di accertare la sussistenza di eventuali malattie ereditarie trasmissibili, che può essere esercitato indipendentemente dalla volontà della donna e anche prima della sua morte, purché ne sia garantito l’anonimato “erga omnes”, anche dunque nei confronti del figlio.
Ordinanza n. 22497 del 09/08/2021

 

In tema di violazione delle misure di controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada, la violazione dell’obbligo prescritto dall’art. 15, par. 7, lett. a) del Reg. CEE n. 3821 del 1985 costituisce, ai fini dell’applicazione dell’art. 19 della l. n. 727 del 1978 ed alla luce della sentenza n. 45 del 24 marzo 2021 della C.G.U.E., un’infrazione unica ed istantanea, consistente nell’impossibilità, per il conducente interessato, di presentare, al momento del controllo, tutti o parte dei fogli di registrazione prescritti dall’art. 15 cit., cui consegue l’applicazione di una sola sanzione.
Sentenza n. 21626 del 28/07/2021

 

La Terza Sezione Civile - in merito a due ricorsi aventi ad oggetto fattispecie analoghe in cui le pretese risarcitorie sono state dichiarate prescritte poiché i giudici di merito hanno ritenuto che i ricorrenti, pur avendo interrotto la prescrizione con l’instaurazione di un giudizio amministrativo, avessero perduto la possibilità di avvalersi della sospensione del periodo di prescrizione connessa alla durata del processo amministrativo, una volta questo estintosi per perenzione - ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, una serie di questioni di massima di particolare importanza:

- se la perenzione del giudizio amministrativo diretto a tutelare una situazione di interesse legittimo pretensivo strumentale al diritto soggettivo (nella specie, domanda di risarcimento del danno sofferto a causa del mancato recepimento delle direttive comunitarie che imponevano allo Stato italiano l’equa remunerazione dei laureati in medicina frequentanti i corsi di specializzazione) -dichiarata a norma della disciplina ratione temporis applicabile (ex art. 9 della l. n. 205 del 2000, anteriore all’entrata in vigore del c.p.a.)- debba considerarsi o meno come istituto analogo a quello della estinzione del processo civile, con efficacia interruttiva del corso della prescrizione riconducibile all’art. 2945, comma 3, c.c.,

- se, nella stessa ipotesi di dichiarata perenzione, alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento in tema di regime della cd. translatio iudici, debba ritenersi o meno che l’effetto sospensivo (o interruttivo permanente) si conservi rispetto al diritto soggettivo ricollegabile all’esercizio della tutela della strumentale situazione di interesse legittimo,

- se inoltre la decisione di un incidente di costituzionalità sopravvenuta nel corso del processo amministrativo sia o meno riconducibile alla disciplina ex art. 310, comma 2, c.p.c. , con conseguente applicabilità del concetto di sentenza parziale,

- se infine l’istanza di fissazione dell’udienza rivolta al giudice amministrativo, in quanto portata a conoscenza della controparte, debba apprezzarsi o meno come atto idoneo a manifestare l’esercizio della correlata situazione di diritto soggettivo, con efficacia interruttiva del corso della prescrizione a norma dell’art. 2945, comma 2, c.c..
Ordinanza interlocutoria n. 23848 del 02/09/2021

 

 

 

 

   

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