Tar 2021- l'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile venga estesa al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
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- Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
- Creato Giovedì, 02 Settembre 2021 16:00
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"..Il ricorso è meritevole di accoglimento. L'art. 11, comma 1 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 dispone che la disciplina dell'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 (che ha recepito l'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile) venga estesa al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. La previsione normativa di cui all'art. 14 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 prevede al comma 7 che il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile, mentre al comma 14 statuisce che, in via di eccezione, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito “per documentate esigenze di servizio”, si procede al “pagamento sostitutivo dello stesso”..."