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Apparecchiature semaforiche T-Red. Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Dettagli
Ministero dell'interno
Circ. 14-5-2008 n. 2941/M
Apparecchiature semaforiche T-Red. Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per l'amministrazione generale e per gli uffici territoriali del Governo.

Circ. 14 maggio 2008, n. 2941/M (1).

Apparecchiature semaforiche T-Red. Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.


(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per l'amministrazione generale e per gli uffici territoriali del Governo.

 


 

 

Ai

Sigg. Prefetti della Repubblica

   

Loro sedi

 

Al

Sig. Commissario di Governo per la Provincia di

   

Trento

 

Al

Sig. Commissario di Governo per la Provincia di

   

Bolzano

 

Al

Sig. Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta

   

Aosta

     

 


 


È stato chiesto, da parte di alcune Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, l'avviso di questo Dipartimento in ordine alla installazione dei semafori di cui in oggetto, dotati di apparecchiature omologate per la rilevazione remota del passaggio con luce rossa ed in particolare se tale installazione debba ritenersi consentita solo sulle strade di cui all'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002 convertito dalla legge 1 agosto 2002, n. 168 ("Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale"), indicate negli appositi decreti prefettizi previsti dal comma 2 della norma citata.

Sulla questione è stato acquisito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

La rilevazione a distanza e differita nel tempo delle infrazioni al Codice della Strada si pone quale eccezione a due principi cardine della normativa di settore, vale a dire la presenza dell'agente accertatore e la contestazione immediata dell'infrazione. Tale regime derogatorio trova riscontro nel citato D.L. n. 121 del 2002, che ha previsto la possibilità di utilizzare strumenti di controllo di tipo remoto, ovvero senza la necessità di intervento diretto degli operatori né di contestazione immediata, delle violazioni disciplinate dagli artt. 142, 148, e 176 D.Lgs. n. 285 del 1992 - C.d.S. in tema, rispettivamente, di limiti di velocità, di sorpasso e di comportamenti su autostrade e strade extraurbane principali. L'elenco è da ritenersi tassativo.

La questione della compatibilità della rilevazione mediante dispositivo automatico dell'attraversamento di intersezione semaforizzata va impostata alla luce della disciplina vigente, quale si desume dall'art. 201, commi 1-bis e 1-ter del Codice della Strada, nel testo modificato ed integrato dal D.L. n. 151 del 2003 convertito con legge n. 214 del 2003.

Sulla base di tali premesse assumono specifico rilievo le norme di cui alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis dell'art. 201 C.d.S. lette in combinato disposto con il successivo art. 1-ter.

Com'è noto il comma 1-bis sancisce che la contestazione immediata non è necessaria nei seguenti casi: a) (omissis) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità (omissis); f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il comma 1-ter, a sua volta, stabilisce che: «Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate».

La corretta esegesi delle surriferite norme induce a ritenere che il legislatore, dopo aver specificato, al comma 1-bis, i casi eccezionali di consentita contestazione differita, indica, al comma 1-ter, le ipotesi in cui non è neppure necessaria la presenza in loco dell'operatore di polizia laddove l'accertamento avvenga con apposite apparecchiature debitamente omologate.

Viene conseguentemente affermato il principio per cui, nelle ipotesi di cui alle summenzionate lett. f) e g), la specifica omologazione dell'apparecchiatura è idonea a rendere facoltativa la presenza dell'agente accertatore quando sia accompagnata (per l'ipotesi sub f) solo per le strade di cui all'art. 2, co. 2, lett. c) e d) del Codice della Strada) ad una attività amministrativa "terza" - ossia sottratta alla valutazione dello stesso ente od organo titolare della strada che procede all'irrogazione della sanzione e ne percepisce i proventi - finalizzata, a garanzia degli utenti della strada e, in generale, della sicurezza della circolazione, al riscontro preventivo delle condizioni che legittimano l'installazione dei dispositivi in deroga ai summenzionati principi generali della contestazione immediata e della presenza dell'organo accertatore.

La predetta valutazione preventiva "terza", è rimessa al Prefetto in qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza nei casi e nell'ipotesi di cui alla lettera f), mentre, nelle ipotesi di cui alla più volte citata lettera g), segue una complessa e articolata procedura che si conclude con un'autorizzazione ministeriale.

Afferma, quindi, l'Organo di tutela e consulenza erariale interpellato che l'ipotesi di cui alla lett. b) - attraversamento di un incrocio con semaforo indicante luce rossa pur in assenza degli agenti accertatori - sembra sfuggire a qualsiasi regime di autorizzazione e valutazione preventiva da parte di organi statali, salva la necessaria specifica omologazione dell'apparecchiatura ex art. 45 C.d.S..

Invero, la littero legis sembra avvalorare l'ipotesi interpretativa che il legislatore abbia sottoposto le fattispecie delle lettere b), f), e g) a regimi differrenziati, prevedendo che solamente l'impiego di dispositivi di cui alla lettera f) debba "sottostare" a quanto disposto - nei casi indicati -, alla disciplina di cui all'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002. Per contro nulla ha disposto circa i dispositivi per la rilevazione automatizzata delle infrazioni a mezzo semafori dotati di apparecchiature fotografiche e per i quali non è operante alcun richiamo alla norma da ultimo citata.

Infine, l'Avvocatura ha evidenziato la necessità che la delibera con la quale l'organo dell'ente titolare della strada decida di far ricorso ad una apparecchiatura omologata di rilevamento automatico delle infrazioni, utilizzabile in assenza di operatori, deve essere motivata, secondo i principi generali, con il ragionevole e ponderato apprezzamento della scelta operata, in relazione alle esigenze della circolazione e della sicurezza del traffico e degli utenti, essendo il provvedimento suscettibile di controllo in sede giurisdizionale anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, così come compete al giudice, investito dell'eventuale opposizione avverso verbale di constatazione o ordinanza ingiunzione irrogativi di sanzione, valutare se le modalità in cui sia avvenuta la installazione ed operi il funzionamento della apparecchiatura stessa, oltre che rispettosi delle prescrizioni del decreto di omologazione del modello, costituiscano in concreto un valido ed inequivoco mezzo di accertamento della violazione in tal modo rilevata.

Le SS.LL. sono pregate di voler dare la massima diffusione della presente agli enti locali interessati e di tener conto delle indicazioni contenute nel parere in oggetto in sede di eventuali gravami.


 


D.L. 20 giugno 2002, n. 121
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285


 
   

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