Violazione dell'art. 142, comma 8, c.d.s. (i.e. D.Lgs. n. 285 del 1992), per aver superato di 20 km/h la velocità massima consentita
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- Creato Giovedì, 17 Dicembre 2020 02:47
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"..aver superato di 20 km/h la velocità massima consentita in OMISSIS, S.R. Casilina, km 76 + 270, direzione Roma, accertata con autovelox in posizione fissa, irrogando le previste sanzioni..."
"..l'appellante ha rilevato che non è condivisibile l'interpretazione dell'art. 2700 c.c. data dal G.d.P., poiché la M. incentrava la propria opposizione su omissioni del verbale e, segnatamente, censurava che in spregio dell'art. 5, comma 3, dell'art. 6, comma 4 e 5, e dell'art. 142, comma 2, c.d.s., si ometteva l'indicazione nel verbale dell'ordinanza di apposizione della segnaletica e dell'esistenza di eventuale provvedimento derogatorio del limite di velocità di 90 km/h previsto per le strade extraurbane, nonché di specificazione in ordine alla buona visibilità della postazione autovelox prevista dall'art. 142, comma 6 bis, c.d.s…" "..deve ritenersi illegittimo l'accertamento eseguito mediante autovelox non sottoposto a verifiche di funzionamento periodiche…"
"..P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - annulla la sentenza del Giudice di Pace di OMISSIS n. OMISSIS/OMISSIS del 2.07.OMISSIS e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione spiegata in primo grado, annulla il verbale di accertamento n. (...), prot. (...), emesso dalla Polizia Municipale del Comune di OMISSIS in data X; - condanna il Comune di OMISSIS alla rifusione, in favore di OMISSIS, delle spese di lite del primo grado, che liquida in Euro 200,00, oltre Euro 41,00 per esborsi, 15% di spese generali, iva e cpa come per legge; condanna Comune di OMISSIS alla rifusione, in favore di OMISSIS, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 500,00, oltre Euro 91,50 per esborsi, 15% per spese generali, iva e c.p.a. come per legge, somme tutte da distrarsi in favore del procuratore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario..."