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Art. 98 c.d.s. – Circolazione di prova

Dettagli

Nuova pagina 1

Ministero dei trasporti
Circ. 9-5-2008 n. 39422
Art. 98 c.d.s. – Circolazione di prova – Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Emanata dal Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.

Circ. 9 maggio 2008, n. 39422 (1).

Art. 98 c.d.s. – Circolazione di prova – Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2008, n. 31.


(1) Emanata dal Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.

 


 

 

Ai

Dirigenti generali territoriali

   

Loro sedi

 

A

tutti gli UMC

   

Loro sedi

 

Alla

Regione Siciliana

   

Assessorato trasporti turismo e comunicazioni

   

Direzione Trasporti

   

Via Notarbartolo, 9

   

Palermo

 

All’

Assessorato regionale turismo commercio e trasporti

   

Direzione compartimentale M.C.T.C. per la Sicilia

   

Via Nicolò Garzilli, 34

   

Palermo

 

Alla

Provincia Autonoma di Trento

   

Servizio Comunicazioni e Trasporti Motorizzazione

   

Lungadige San Nicolò, 14

   

Trento

 

Alla

Provincia Autonoma di Bolzano

   

Ripartizione Traffico e Trasporti

   

Palazzo Provinciale 3b

   

Via Crispi, 10

   

Bolzano

e, p.c.

Al

Ministero dell’interno

   

Dipartimento Pubblica sicurezza

   

Direzione centrale per la Polizia stradale ferroviaria di frontiera e postale

   

Roma

 

Al

Comando generale dell’Arma dei Carabinieri

   

Roma

 

Al

Comando generale della Guardia di Finanza

   

Roma

 

All'

ANFIA

   

Via Piemonte, 32

   

Roma

 

All'

UNRAE

   

Via Abruzzi, 25

   

Roma

 

Alla

FEDERAICPA

   

Via Nomentana, 248

   

Roma

 

All'

U.N.A.S.C.A.

   

Piazza Marconi, 25

   

Roma

 

Alla

ConfederTAAI

   

Via Laurentina, 569

   

Roma

     

 


 


Si rende noto che sul Supplemento Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 è stata pubblicata la legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Per quanto di specifico interesse in relazione ai compiti istituzionali degli UMC, si segnala che la predetta legge n. 31 del 2008 ha introdotto integrazioni all’art. 98 c.d.s. in materia di circolazione di prova (cfr. art. 29-ter del decreto legge n. 248 del 2007 nel testo approvato in sede di conversione), introducendo il comma 4-bis il quale recita testualmente: «Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria».

Al riguardo, preme evidenziare che la portata innovativa della nuova disposizione, rispetto a quanto già previsto dal D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, si esaurisce nella possibilità di rilasciare l’autorizzazione alla circolazione di prova, e la relativa targa, alle Case costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi al fine esclusivo della circolazione di veicoli nuovi utilizzati per il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica.

Gli elementi che caratterizzano la nuova fattispecie, quindi, possono essere così schematizzati:

1) destinatari della nuova previsione sono unicamente le Case costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi e pertanto, nel caso di specie, l’autorizzazione alla circolazione di prova può essere rilasciata unicamente alle medesime Case;

2) il veicolo sul quale deve essere apposta la targa di prova deve essere nuovo di fabbrica, quindi mai immatricolato, e prodotto dalla medesima Casa costruttrice titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova;

3) i veicoli trasportati debbono essere anch’essi nuovi di fabbrica, quindi mai immatricolati, e prodotti dalla medesima Casa costruttrice titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova.

Nel silenzio del legislatore, inoltre, deve ritenersi che l’ipotesi in esame non soggiaccia al limite di percorrenza di 100 Km previsto, dal richiamato D.P.R. n. 474 del 2001, per le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio.

Per ogni altro aspetto, restano immutate le istruzioni operative contenute nella circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004.

La presente circolare, che sarà pubblicata sul sito internet www.trasporti.gov.it, viene trasmessa, per opportuna conoscenza ed al fine di consentire il corretto svolgimento degli accertamenti su strada, anche alle Autorità preposte ai compiti di polizia stradale.


Il Capo dipartimento

Dott. Ing. Amedeo Fumero


 


D.L. 31 dicembre 2007, n. 248
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474

   

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