Corte dei Conti Sez.Riunite 2020- Al riguardo, proprio grazie alla legge 214/2011, nella legislazione vigente è stata ripristinata l’originaria flessibilità garantita dalla riforma Dini ai lavoratori in regime pienamente contributivo

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Categoria: Previdenza
Creato Mercoledì, 07 Ottobre 2020 07:18
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Corte dei Conti Sez.Riunite 2020- Al riguardo, proprio grazie alla legge 214/2011, nella legislazione vigente è stata ripristinata l’originaria flessibilità garantita dalla riforma Dini ai lavoratori in regime pienamente contributivo (che hanno iniziato a lavorare dall’1/1/1996) i quali possono accedere al pensionamento con 64 anni di età

 

"..Molti, infine, sono stati i ricorsi concernenti il perimetro applicativo, dopo l’entrata in vigore della riforma del sistema pensionistico operata con la legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. legge Dini), dell’art. 54, primo comma, del d.p.r. n. 1092/1973, che prevede un peculiare beneficio pensionistico in favore del personale militare che cessi dal servizio con un’anzianità compresa tra i 15 e i 20 anni. .."