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Pensioni: da invalidità a vecchiaia,

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Pensioni: da invalidità a vecchiaia, la conversione è un diritto. Ma bisogna chiederla
L'ente previdenziale deve riconoscere la trasformazione a chi punta a un trattamento più vantaggioso: l'assegno decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda

 

 

Cass. civ. Sez. lavoro, 19-03-2008, n. 7397

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 19.6.2002 avanti al Tribunale di Firenze, P.M. - già titolare di pensione di invalidità dal giugno 1980, peraltro mai riscossa per aver espletato attività di lavoro dipendente - premesso di avere compiuto il 65 anno di età e di avere presentato domanda per la trasformazione della pensione di invalidità in quella di vecchiaia, espose che l'Inps aveva respinto tale richiesta e gli aveva addebitato la somma di L. 13.408.500, a titolo di recupero dei ratei pensionistici indebitamente corrispostigli dal dicembre 1983 al marzo 1984 e dal febbraio all'aprile 2001; chiese quindi di dichiarare il suo diritto alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia a decorrere dal compimento del 65 anno di età (19.1.2001) con condanna dell'INPS alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.

L'Inps si costituì resistendo al ricorso, sostenendo, in particolare che la trasformazione della pensione andava fatta decorrere solo dalla data della relativa domanda (luglio 2001) e non dal compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, da ciò essendo derivato il formarsi dell'indebito relativo al 2001.

Il Giudice adito accolse il ricorso, dichiarando il diritto del ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia dal 19.1.2001 e condannando l'Inps alla restituzione della somma trattenuta, pari ad Euro 5.066,73, oltre interessi.

Proposto appello da parte dell'INPS e ricostituitosi il contraddittorio, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 17 - 31.12.2004, respinse il gravame. Osservò la Corte territoriale che:

- giusta l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, doveva riconoscersi il diritto al mutamento del titolo della pensione a chi volesse optare, ricorrendone i requisiti, per un tipo di pensionamento più vantaggioso;

- doveva ritenersi che la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia avvenisse automaticamente, per il solo maturare del requisito di età richiesto per il trattamento di vecchiaia, giusta il disposto della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, ove si prevede che "al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità" - e, quindi, anche la pensione di invalidità - "si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia";

- era quindi da ritenersi illegittima la pretesa dell'Istituto di recuperare i ratei di pensione relativi al periodo 1.2.2001 - 30.4.2001;

- non vi era prova che l'INPS avesse effettivamente corrisposto il trattamento di invalidità per il periodo dicembre 1983 - marzo 1984 e, comunque, il diritto di ripetizione dei relativi ratei sarebbe stato prescritto.

Avverso l'anzidetta sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.

L'intimato P.M. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Ravvisate le condizioni per trattare la causa in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006), il Pubblico Ministero, con le conclusioni scritte, ha chiesto l'accoglimento del ricorso siccome manifestamente fondato.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, del D.L. 12 settembre 1983, art. 8, convenuto in L. n. 638 del 1983, nonchè del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 60, e del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, e della L. n. 218 del 1952, art. 2, e del D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 6, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deducendo in particolare che:

- la L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, non era suscettibile di applicazione analogica ai titolari di pensione di invalidità;

- poichè la pensione di invalidità continua ad essere erogata anche al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, la trasformazione, oggetto di diritto di opzione, poteva avvenire solo a seguito di specifica domanda dell'interessato;

- conseguentemente la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di trasformazione.

2. Alla luce del contenuto del ricorso deve convenirsi che non è più oggetto di controversia la questione relativa al recupero dei ratei di pensione afferenti al periodo dicembre 1983 - marzo 1984, su cui si è formato il giudicato interno.

3. La materia all'esame è già stata esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 9492/2004, ove è stato affermato che - nel vigente ordinamento previdenziale non è configurabile nè un principio generale di immutabilità del titolo della pensione nè il principio inverso, di portata ugualmente generale, del diritto al mutamento del suddetto titolo, atteso che il carattere frammentario del sistema normativo impone soluzioni diverse in relazione alla disciplina dei singoli istituti;

- deve pertanto ritenersi consentita la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, ove di questa siano maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi, e ciò sìa in forza del disposto della L. n. 222 del 1984, art. 1, (che ha introdotto la regola della trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia), sia per la natura del rischio protetto, che accomuna le due forme di tutela, le quali in attuazione dell'art. 38 Cost., garantiscono il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia.

Ancora la giurisprudenza di legittimità ha avuto peraltro modo di affermare che, in relazione alla pensione di invalidità di cui al R.D.L. n. 636 del 1939, art. 10, convertito in L. n. 1272 del 1939, "nessuna disposizione prevede la sua automatica trasformazione in pensione di vecchiaia", cosicchè risulta "indispensabile in primo luogo ... la espressa domanda dell'interessato" (cfr, Cass., n. <?XML:NAMESPACE PREFIX = SKYPE /> 622/2005 , in motivazione). Infine, con sentenza n. 4392/2007, è stato rilevato che come già affermato da questa Corte (Cass. n. 6603/98), non può ... disconoscersi (tanto meno in sede interpretativa delle norme del sistema) il mutamento al titolo della pensione "a chi voglia optare" per un tipo di pensionamento più vantaggioso (ricorrendone ovviamente, anzitutto, i requisiti contributivi), di tal che .... ne consegue che occorre presentare la domanda di trasformazione e che la data di detta domanda determina la decorrenza della pensione di vecchiaia, che sarà quella del primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda in parola". Il Collegio condivide suesposti principi, dai quali non ravvisa ragione per discostarsi.

4. Per gli indicati motivi il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio per nuovo esame ad altro Giudice di pari grado - indicato in dispositivo, che si atterrà al seguente principio di diritto: "Sussiste, ricorrendone i requisiti anagrafici e contributivi, il diritto al mutamento della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia; è tuttavia necessario che l'interessato presenti la domanda di trasformazione e la pensione di vecchiaia decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione di tale domanda".

Il Giudice di rinvio provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2008.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2008

   

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