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Apparecchiature semaforiche T-Red. Quesito.

Dettagli

Nuova pagina 2

Ministero dell'interno
Circ. 17-1-2008 n. 369
Apparecchiature semaforiche T-Red. Quesito.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per l’amministrazione generale e per gli Uffici territoriali del Governo, Area III - Sistema sanzionatorio amministrativo.

Circ. 17 gennaio 2008, n. 369 (1).

Apparecchiature semaforiche T-Red. Quesito.


(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per l’amministrazione generale e per gli Uffici territoriali del Governo, Area III - Sistema sanzionatorio amministrativo.

 


 

 

Alla

Prefettura - U.T.G.

   

di Lodi

 

Al

Dipartimento della pubblica sicurezza

   

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle

    comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
    Servizio di Polizia stradale
    Roma
     

 


 


Con nota 23 ottobre 2007, unita in copia alla presente, il Consorzio del Corpo di Polizia intercomunale del Nord Lodigiano ha chiesto di conoscere l'avviso dello Scrivente in ordine all'installazione dei semafori dotati di apparecchiature omologate, per la rilevazione remota del passaggio con luce rossa.

In particolare, si chiede se l'installazione di detti dispositivi debba ritenersi consentita solo sulle strade di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 121 del 2002, come coordinato e modificato dalla legge di conversione n. 168 del 2002.

Com'è noto, la richiamata disposizione prevede la possibilità di utilizzare strumenti di controllo del traffico - previa informazione agli automobilisti - «finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 del Codice della strada» (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), concernenti rispettivamente i limiti di velocità, il sorpasso e l'inversione del senso di marcia.

Le fattispecie indicate dalla norma costituiscono un elenco tassativo, nel quale non viene contemplato l'attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa.

Pertanto, ove si aderisse ad un'interpretazione meramente letterale, la rilevazione mediante dispositivo automatico dell'attraversamento di una intersezione semaforica non dovrebbe essere soggetta a particolari regimi ricognitivi o autorizzatori.

Tuttavia, l'attraversamento di un incrocio con la lanterna semaforica rossa rientra tra le ipotesi disciplinate dall'art. 201, commi 1-bis e 1-ter del Codice della strada, in deroga al principio generale della contestazione immediata delle violazioni amministrative.

È, pertanto, necessario verificare i rapporti intercorrenti tra l'art. 201 del Codice della strada e l'art. 4 della legge n. 168 del 2002, poiché, a parere dello scrivente Ufficio, solo un'interpretazione sistematica del quadro normativo di riferimento consente di fornire, al quesito in esame, una risposta coerente con gli indirizzi esegetici emersi nella recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sezione II, n. 23301/2005; nonché Cass. Civ., Sezione II, n. 8465/2006).

Com'è noto, la rilevazione a distanza e differita nel tempo delle infrazioni al Codice della strada, effettuata con l'ausilio di apparecchiature automatiche, costituisce una deroga non solo al menzionato principio della contestazione immediata, ma anche al principio della presenza dell'agente accertatore.

Ed in effetti, l'art. 201, dopo aver elencato, al comma 1-bis, i casi eccezionali di contestazione differita, indica, al comma 1-ter, le ipotesi in cui non è necessaria la presenza sui luoghi dell'organo di Polizia, precisando che, nelle fattispecie di seguito elencate,

- attraversamento di incrocio con il semaforo rosso (lett. b);

- accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002 (lett. f);

- rilevazione degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione nelle corsie riservate, con i dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133-bis della legge n. 127 del 1997 (lett. g),

non occorre che il dispositivo di rilevamento automatico sia presidiato dall'agente accertatore laddove l'accertamento avvenga con apposite apparecchiature debitamente omologate.

Con riferimento alle ipotesi di cui alle lett. f) e g), il legislatore ha chiaramente affermato che l'omologazione dell'apparecchiatura è sufficiente a rendere facoltativa la presenza dell'agente quando sia accompagnata ad un'attività amministrativa "terza" - ossia sottratta alla valutazione dell'ente od organo che procede all'irrogazione della sanzione e ne percepisce i proventi - finalizzata, a garanzia degli utenti della strada e, in generale, della sicurezza dei cittadini, al controllo preventivo delle condizioni che legittimano l'installazione dei dispositivi in deroga ai principi generali della contestazione immediata e della presenza dell'organo accertatore.

Tale valutazione preventiva che, nell'ipotesi di cui alla lettera f), è rimessa al Prefetto in qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza e, nell'ipotesi di cui alla lettera g) segue una complessa e articolata procedura che si conclude con un'autorizzazione ministeriale, rende la deroga ragionevole e giustificata.

Non può, dunque, ritenersi che l'ipotesi di cui alla lett. b) - attraversamento di un incrocio con semaforo indicante luce rossa in assenza degli agenti accertatori - sfugga a qualsiasi regime di autorizzazione preventiva, pena la irragionevole disparità di trattamento rispetto a fattispecie (quelle di cui alle lett. f) e g) che presentano presupposti e caratteristiche analoghe.

Pertanto, mentre in presenza dell'organo di Polizia, il dispositivo di rilevamento dell'infrazione semaforica può essere adoperato anche al di fuori delle strade di cui all'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, diverse conclusioni valgono per le apparecchiature di rilevamento automatico non presidiate da agenti accertatori, dovendo queste ultime essere installate solo ed esclusivamente sulle strade individuate con apposito decreto prefettizio.

Infatti, pur in assenza, nell'ipotesi contemplata nella lettera b), di un espresso riferimento all'attività valutativa del Prefetto, la susssistenza di tale presupposto si evince dal combinato disposto dell'art. 201, commi 1-bis e 1-ter con l'art. 4 della legge n. 168 del 2002.

Ciò, ad avviso dello Scrivente, appare pienamente conforme alle statuizioni dei Giudici di legittimità richiamate in premessa, relative al rilevamento dell'infrazione semaforica a mezzo di apparecchiatura Photored, nelle quali si afferma espressamente che, in assenza di agenti in loco, la circostanza che la rilevazione sia stata effettuata da un'apparecchiatura elettronica non è di per sé sufficiente a ritenere certa la commissione dell'illecito.

In altri termini, la Cassazione non ritiene attendibile la rilevazione automatica effettuata da un impianto semaforico, per cui, l'assenza di agenti in loco, nonché la mancata contestazione immediata dell'infrazione, dovrebbero portare l'interprete a ritenere, in questi casi, opinabile l'accertamento effettuato.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'installazione dei dispositivi per la rilevazione delle infrazioni semaforiche è, a parere dello Scrivente, consentita solo sulle strade di cui all'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002.

Tuttavia, poiché la questione trattata presenta profili di problematicità meritevoli di adeguato approfondimento, questo Ufficio ha ritenuto opportuno richiedere al riguardo l'autorevole avviso dell'Avvocatura generale dello Stato.

Si prega, pertanto, codesta Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di voler partecipare all'Ente interessato, nelle more del parere che verrà espresso dall'Avvocatura generale dello Stato, l'avviso di questa Direzione centrale.


Il Direttore centrale

Michele Penta


 


Allegato


Nota 23 ottobre 2007 (2)


(2) Si omette il testo dell'allegato in quanto non riportato alla fonte.

 


D.L. 20 giugno 2002, n. 121
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

   

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