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Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore

Dettagli
Ministero dell'economia e delle finanze
Circ. 20-3-2008 n. 33124
Articolo 49 ("Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore") del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 dicembre 2007 - Supplemento ordinario n. 268 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 del Parlamento e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro - Direzione valutario, antiriciclaggio ed antiusura

Circ. 20 marzo 2008, n. 33124 (1).

Articolo 49 ("Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore") del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 dicembre 2007 - Supplemento ordinario n. 268 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 del Parlamento e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.


(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro - Direzione valutario, antiriciclaggio ed antiusura

 


L’articolo 5 della Direttiva 2005/60/CE prevede che gli Stati membri possano adottare o conservare disposizioni nazionali più rigorose di quelle comunitarie.

La normativa nazionale da tempo prevede misure restrittive sull’uso del denaro contante e dei mezzi di pagamento al portatore. L’articolo 49 del decreto legislativo di cui in oggetto introduce ulteriori misure restrittive e abbassa la soglia per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore da 12.500,00 euro a 5.000,00 euro.

Le disposizioni contenute nell’articolo 49 entreranno in vigore il prossimo 30 aprile.

Trattandosi di disposizioni destinate ad avere un consistente impatto sull’operatività non solo degli intermediari finanziari e degli altri soggetti destinatari del provvedimento legislativo ma anche del singolo cittadino e in considerazione di dubbi interpretativi manifestati all’Amministrazione, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.


Articolo 49, comma 4: «I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera».

Articolo 49, comma 5: «Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità».

- A decorrere dal 30 aprile 2008 l’emissione di assegni bancari, postali e circolari in forma libera sarà consentita soltanto per importi inferiori a 5.000 euro.

- Gli assegni liberi emessi, per importi inferiori a 12.500 euro, ante 30 aprile 2008 ed incassati a decorrere da tale data saranno considerati regolari.

- Gli assegni emessi, a decorrere dal 30 aprile 2008, per importi pari o superiori a 5.000 euro senza l’indicazione del nome o della regione sociale del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità, saranno pagati da banche e Poste Italiane S.p.A. con obbligo per queste ultime di comunicare l’irregolarità dell’assegno al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 51, comma 1.

- Le scorte di carnet di assegni attualmente in giacenza presso banche e Poste Italiane S.p.A. potranno essere da queste ultime utilizzate anche successivamente al 29 aprile 2008, fino a esaurimento delle stesse, previa apposizione su ogni modulo di assegno di barratura sull’indicazione del limite di 12.500 euro nonché della clausola di non trasferibilità.

- I carnet di assegni già in possesso della clientela potranno essere utilizzati dalla stessa anche successivamente al 29 aprile 2008 ma il loro utilizzo sarà consentito nei limiti indicati dall’articolo 49 ovvero: in forma libera per importi inferiori a 5.000 euro; mediante l’apposizione della clausola di non trasferibilità e dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario per importi pari o superiori a 5.000 euro.

- I nuovi carnet di assegni liberi potranno essere stampati recando su ogni modulo di assegno la dicitura «Gli assegni possono essere emessi in forma libera solo nei limiti previsti dalla normativa vigente» o altra equivalente.


Articolo 49, comma 6: «Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.».

- Gli assegni emessi all’ordine del traente non sono sottoposti alla disciplina degli assegni liberi, per cui non è richiesta l’indicazione del codice fiscale del traente che gira per l’incasso il titolo.

- Tali assegni potranno essere emessi anche per importi superiori a 5.000 euro.

- L’irregolarità degli assegni emessi all’ordine del traente e girati ad altro soggetto saranno segnalati da banche e Poste Italiane S.p.A. al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 51, comma 1. Tali assegni - se le girate sono correttamente apposte - saranno comunque pagati da banche e Poste Italiane S.p.A.


Articolo 49, comma 10: «Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante».

- Per i moduli di assegni consegnati alla clientela precedentemente all’entrata in vigore dell’articolo 49 ed utilizzati successivamente al 29 aprile 2008 non è dovuta l’imposta di bollo ma l’utilizzo di tali moduli sarà consentito nei limiti in vigore a decorrere da tale data (assegno libero se di importo inferiore a 5.000 euro, apposizione della clausola di non trasferibilità e dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario per importi pari o superiori a 5.000 euro).

- A partire dal 30 aprile 2008, l’indicazione del codice fiscale del girante è sempre dovuta (anche se si utilizzano moduli di assegno rilasciati prima di tale data). La mancata indicazione del codice fiscale del girante rende la girata nulla e, pertanto, banche e Poste Italiane S.p.A non dovranno effettuare il pagamento dell’assegno. Tale disposizione sarà operativa anche qualora il girante sia sprovvisto del codice fiscale.

- La girata sarà considerata nulla anche qualora il codice fiscale del girante sia manifestamente errato.

- Nell’ipotesi in cui la girata venga effettuata per conto di un diverso soggetto titolare della convenzione di assegno (ad es. una persona giuridica) il codice fiscale da indicare è quello del soggetto titolare del medesimo rapporto (nell’esempio la persona giuridica).

- Non è necessaria l’apposizione del codice fiscale da parte del giratario che pone all’incasso l’assegno emesso in forma libera o non trasferibile qualora egli sia stato già identificato quale cliente della banca o di Poste Italiane S.p.A. presso cui l’assegno è girato per l’incasso ovvero qualora venga identificato al momento dell’incasso medesimo.

- Il controllo da parte della banca o di Poste Italiane S.p.A. circa la regolarità delle girate dovrà essere esercitato tenuto conto della firma di girata, della regolarità formale del codice fiscale nonché della sua compatibilità con la firma di girata (a meno che tale ultimo controllo risulti impossibile come nel caso, ad esempio, di firma illeggibile ovvero di firma apposta dal giratario per conto di un altro soggetto).

- Le modalità di pagamento dell’imposta di bollo sono state definite con la circolare n. 18/E del 7 marzo 2008 da parte dell’Agenzia delle entrate.


Articolo 49, comma 13: «I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione».

- La disposizione si applica a tutti i libretti emessi prima del 30 aprile 2008 con saldo pari o superiore a 5.000 euro che, pertanto, dovranno essere estinti o ridotti ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009.


Articolo 49, comma 14: «In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento».

- Per i libretti di deposito al portatore emessi ante 30 aprile 2008 e presentati per l’incasso a decorrere da tale data se il cessionario rilascia autocertificazione relativa al trasferimento (data e nome del cedente) non c’è infrazione né obbligo, per banche e Poste Italiane S.p.A., di procedere alla comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 51, comma 1. In assenza dell’autocertificazione del cessionario, deve pervenire, da parte del cedente, nei 30 giorni successivi alla presentazione del libretto per l’incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto. In mancanza di tale dichiarazione, banche e Poste Italiane S.p.A. effettuano la comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze.


Articolo 49, commi 18 e 19: «È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all’articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante».

- Si ritiene che il divieto di trasferimento contemplato dai due commi sia riferibile unicamente all’operatività connessa con l’invio di fondi (operazioni “to send”) e non con la loro ricezione.

- Il concetto di operazione frazionata si applica esclusivamente per la soglia di 5.000 euro, coerentemente con quanto previsto dall’art. 49, comma 1. Ciò significa che, ai sensi del comma 18, possono essere effettuati uno o più trasferimenti di importo inferiore al limite di 2.000 euro, purché l’importo complessivo dell’operazione non risulti, per effetto dell’applicazione del principio di frazionamento, pari o superiore a 5.000 euro.


Articolo 51, comma 2: «In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuate dalla banca o da Poste italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste italiane S.p.A. che ne effettua l’estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall’altro soggetto obbligato».

- Quando l’assegno è sottoposto alla procedura interbancaria di “check truncation”, l’obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze può essere assolto dalla sola banca negoziatrice dell’assegno medesimo ove la banca trattaria abbia certezza - anche in virtù di vincoli contrattuali (ad esempio, per apposita previsione degli accordi interbancari) - in ordine all’effettuazione da parte della negoziatrice di tale adempimento.


Il Capo della Direzione

Giuseppe Maresca


 


D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
Dir. 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE

   

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