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Carabinieri: diritto alla maggiorazione del 18% sull'assegno di funzione

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Nuova pagina 1

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti Appelli 136/2008

Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA  136/A/2008

sul ricorso in appello, iscritto al numero 2461/AM del registro di segreteria, proposto dal sig. @@@ @@@, elettivamente domiciliato a Catania, presso lo studio dell'avv. ...., che lo rappresenta e difende

contro

il Ministero della Difesa, in persona del ministro pro-tempore;

il Comando Regione Carabinieri Sicilia, in persona del Comandante pro-tempore;

l'I.N.P.D.A.P., in persona del Presidente;

avverso

la sentenza n. 653/2007 del 7 marzo 2007, pubblicata il 12 marzo 2007, del Giudice Unico presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Uditi alla pubblica udienza dell'11 marzo 2008 il relatore, consigliere dott.ssa ..., l'avv. ... e la .... per il Ministero della Difesa.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Fatto

Con sentenza n. 653/2007, il giudice unico presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana respingeva il ricorso proposto da @@@ @@@, Maresciallo dei Carabinieri in quiescenza, negandogli il diritto ad avere computato nella base pensionabile la maggiorazione del 18% dell'assegno funzionale annuo lordo.

Avverso questa sentenza il sig. @@@, rappresentato e difeso dall'avv. ...., ha proposto appello. Ha sostenuto il difensore che l'assegno in questione ha natura retributiva e stipendiale facendo parte della r.i.a. nella quale viene conglobato.

Con memoria depositata il 14 febbraio 2008, il Ministero della Difesa ha escluso che l'assegno funzionale possa essere incluso nella base pensionabile e, quindi, soggetto alla maggiorazione del 18%.

Con memoria depositata il 28 febbraio 2008 si è costituito in giudizio il Comando Regione Carabinieri Sicilia che ha chiesto il rigetto dell'appello, assumendone l'infondatezza. In subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei non pagati.

All'udienza pubblica l'avv. ... e la dott.ssa ... per il Ministero della Difesa hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni.

Diritto

L'art. 53, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973, come sostituito dall'art. 16 della legge n. 177 del 1976, stabilisce: “Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento: a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa; c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751”.

Il successivo comma prevede: “Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”.

Il giudice di primo grado, aderendo all'interpretazione del Ministero della difesa, ha sostenuto che l'assegno funzionale di cui all'art. 1, comma 9, del d.l. n. 397 del 1987, conv. con mod. nella l. n. 46 del 1987, sebbene sia stato computato nella base pensionabile dell'appellante, non è tuttavia soggetto alla maggiorazione del 18 per cento. Secondo tale interpretazione e applicazione della norma in esame, in pratica, i “fini” cui fa riferimento il comma 2 sarebbero costituiti soltanto dalla maggiorazione e non anche dall'assegno in questione, il quale, diversamente dalla maggiorazione, è stato computato nella base pensionabile.

In realtà, l'art. 16 della legge n. 177 del 1976 contiene tre diverse norme. La prima, sostituendo integralmente il precedente art. 53, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973, ribadisce sostanzialmente, il principio secondo cui la base pensionabile si determina in relazione all'ultimo stipendio o all'ultima paga percepiti e agli assegni o indennità pensionabili specificamente individuati dalla norma. La seconda prevede, innovando, una maggiorazione automatica del 18% dell'intera base pensionabile, determinata secondo i criteri dettati dalla norma precedente. In definitiva, in base a queste prime due norme, la base pensionabile è formata soltanto dagli assegni tassativamente indicati dall'art. 53, comma 1, citato, ovvero da quelli valutabili nella base pensionabile per espressa e specifica previsione legislativa: il tutto viene, poi, assoggettato alla maggiorazione del 18%.

La terza norma, anch'essa innovativa, è stata posta, invece, dal legislatore al precipuo scopo di precludere interpretazioni giurisprudenziali estensive (che in passato si erano già verificate), che consentissero l'inserimento nella base pensionabile di altri assegni o indennità non indicati esplicitamente e tassativamente dall'art. 53, comma 1, citato. Pertanto, quest'ultima norma, che non a caso è stata spesso evocata nella prassi e nella giurisprudenza proprio per escludere la pensionabilità di determinati assegni o indennità, ha soltanto lo scopo di rafforzare il principio posto dalla norma che stabilisce i criteri di formazione della base pensionabile, senza per questo incidere sul regime della maggiorazione del 18%, la cui applicazione è, peraltro, assolutamente consequenziale alla concreta determinazione della base pensionabile.

Deriva da ciò che precede che, nella specie, poiché l'amministrazione della difesa ha incluso nella base pensionabile dell'appellante l'assegno funzionale in questione, anche ad esso deve necessariamente applicarsi la maggiorazione del 18%, oltre la rivalutazione monetaria. Sui ratei maturati, ai sensi dell'art. 45, comma 6°, l. 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 14, comma 6°, l. 30 dicembre 1991, n. 412, sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284 c.c., ma la somma corrisposta a titolo di interessi è portata in detrazione delle eventuali maggiori somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria.

Deve, infine, essere dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione dei ratei sollevata dall'Amministrazione per la prima volta dinanzi a questo giudice.

In proposito, infatti, l'art. 345 del codice di procedura civile, nella nuova formulazione introdotta dall'art. 52 della L. 26 novembre 1990 n. 353 (in vigore dal 30 aprile 1995, ai sensi della L. n. 535/1990), stabilisce che non possono proporsi nel giudizio di appello nuove eccezioni che non siano rilevabili anche di ufficio. Pertanto, poiché l'art. 2938 c.c. prescrive che il giudice non possa rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta, conseguentemente la relativa eccezione non può essere proposta nel giudizio di appello ove non sia stata sollevata in prime cure (Corte dei conti, Sez. III centrale n. 129/1999 e Sez. II n. 142/2000).

P.Q.M.

La Corte dei conti -  Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana

Accoglie

l'appello proposto dal sig. @@@ @@@ e, per l'effetto, gli riconosce il diritto alla maggiorazione del 18% sull'assegno funzionale.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle maggiori somme dovute con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali come in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2008.

    L'ESTENSORE                      IL PRESIDENTE

f.to

 

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 03/4/2008

Il Direttore di Cancelleria

 f.to (dott.

 

 

   

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