Quesito in merito al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

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Creato Giovedì, 03 Aprile 2008 14:14
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nota 31-3-2008 n. 24/08/UPPA
Quesito in merito al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, Segreteria tecnica del direttore.

Nota 31 marzo 2008, n. 24/08/UPPA (1).

Quesito in merito al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.


(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, Segreteria tecnica del direttore.

 


 

 

All'

ARPAT

   

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

   

Via N. Porpora, 22

   

50144 Firenze

     

 


 


Con riferimento al quesito posto con la nota n. 22642 del 12 marzo 2008 si rappresenta che, come già indicato nella circolare n. 2/2008 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione, l'articolo 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, come integrato dall'articolo 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, costituisce la disciplina generale in tema di ricorso alle collaborazioni esterne e, conseguentemente rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico.

Per quanto concerne la figura del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione si osserva che il decreto legislativo n. 626 del 1994 ha previsto che il datore di lavoro può avvalersi di persone estranee alla propria organizzazione che possiedano le conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e prevenzione. Inoltre ha previsto, all'articolo 8-bis, in maniera puntuale e dettagliata tutti i requisiti e i titoli di studio e di formazione professionale che debbono essere posseduti dai responsabili, stabilendo, al comma 6 di tale articolo che il possesso di alcune lauree esonera tale personale dalla frequenza dei corsi di formazione.

Ciò considerato, ad avviso dello scrivente Ufficio per quanto concerne la figura del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione rimane vigente la specifica disciplina richiamata.


Il Direttore dell'ufficio

Francesco Verbaro


 


D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
L. 24 dicembre 2007, n. 244