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Quesito in merito ad un veicolo privato immatricolato come “Autoveicolo per uso speciale”.

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Ministero dei trasporti
Circ. 21-3-2008 n. 1308/Bs
Quesito in merito ad un veicolo privato immatricolato come “Autoveicolo per uso speciale”.
Emanata dal Ministero dei trasporti, Servizi integrati infrastrutture e trasporti, Settore trasporti, SIIT 2: Lombardia - Liguria, Ufficio provinciale di Brescia.

 

Circ. 21 marzo 2008, n. 1308/Bs (1).

Quesito in merito ad un veicolo privato immatricolato come “Autoveicolo per uso speciale”.


(1) Emanata dal Ministero dei trasporti, Servizi integrati infrastrutture e trasporti, Settore trasporti, SIIT 2: Lombardia - Liguria, Ufficio provinciale di Brescia.

 


 

 

Al Consorzio Polizia locale

   

 


 


L’immissione in circolazione a sequito di visita e prova di autoveicolo uso speciale “per il trasporto occasionale di plasma e organi solo per l’espletamento da servizi d’istituto dell’intestatario della carta di circolazione”, nelle more di emanazione a decreti ad hoc (allo stato attuale esistono solo 2 decreti ministeriali rispettivamente D.M. 17 dicembre 1987, n. 553 e D.M. 20 novembre 1997, n. 487 che riguardano, entrambi, la normativa tecnica e amministrativa delle autoambulanze cui possono essere assimilati gli autoveicoli per il trasporto di plasma e organi), è possibile se l’autoveicolo, munito di alcune attrezzature permanentemente fissate allo stesso, insieme ad una dichiarazione da parte della struttura sanitaria pubblica competente attestante che è idoneo all’espletamento del servizio urgente d’istituto cui è destinato, viene intestato a nome di strutture sanitarie pubbliche o private e/o in genera istituti per il perseguimento dei propri compiti connessi con il trasporto di plasma o organi.

In tale caso è previsto che sui fianchi del veicolo, oltre alla denominazione della struttura e/o istituto, venga riportata la scritta “trasporto plasma e organi” e, ai sensi dell’art. 177 comma 1 del C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992), i suddetti autoveicoli possono essere dotati del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo a luci lampeggianti blu che quindi vanno utilizzati esclusivamente nello svolgimento dei compiti d’istituto.


Il Dirigente

Dott. Ing. Henry Del Greco


 


D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
D.M. 17 dicembre 1987, n. 553
D.M. 20 novembre 1997, n. 487

   

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