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Autorizzazione ex art. 134 TULPS ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (stewarding).

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Ministero dell'interno
Circ. 28-2-2008 n. 557/PAS/2079/13500.C(5)
Autorizzazione ex art. 134 TULPS ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (stewarding).
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della Polizia amministrativa e sociale.

 

Circ. 28 febbraio 2008, n. 557/PAS/2079/13500.C(5) (1).

Autorizzazione ex art. 134 TULPS ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (stewarding).


(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della Polizia amministrativa e sociale.

 


 

 

Ai

Prefetti della Repubblica

   

Loro sedi

 

Al

Commissario del Governo per la Provincia di

   

Trento

 

Al

Commissario del Governo per la Provincia di

   

Bolzano

 

Al

Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta

   

Aosta

 

Ai

Questori della Repubblica

   

Loro sedi

e, p.c.

Al

Commissario dello Stato nella Regione Siciliana

   

Palermo

 

Al

rappresentante del Governo nella Regione Sarda

   

Cagliari

 

Al

Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia

   

Trieste

 

Al

Comando generale dell'Arma dei Carabinieri

   

Roma

 

Al

Comando generale della Guardia di Finanza

   

Roma

     

 


 


Come noto l'art. 2, comma 2, del D.M. 8 agosto 2007, ai fini dello svolgimento dei servizi volti al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, nei complessi ed impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche, prevede che le società organizzatrice delle competizioni sportive si avvalgono a tal fine di propri addetti denominati "steward", eventualmente ricorrendo, qualora non provvedano direttamente, ad istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell'art. 134 del T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Dalle comunicazioni di alcune Prefetture si è appreso che sono pervenute numerose istanze volte ad ottenere la citata licenza per svolgere i servizi di "stewarding", presentate sia da istituti di vigilanza privata, sia da istituti di investigazione. In alcuni casi i servizi in parola sono stati offerti alle società calcistiche anche da soggetti privi di qualunque licenza (es. gli organizzatori dei corsi di formazione).

È di tutta evidenza come tale ultima ipotesi si ponga in contrasto con le previsioni del decreto sopra citato, il quale espressamente prevede che, laddove la società organizzatrice delle competizioni sportive non intendano gestire direttamente il servizio di "stewarding", debbano avvalersi di "istituti di sicurezza" in possesso della licenza prevista dall'art. 134 del T.U.L.P.S.

Ciò detto, è opportuno chiarire a quale tipologia di attività (vigilanza o investigazione) debba essere riferita la licenza di polizia in argomento.

Giova preliminarmente osservare che la definizione "istituti di sicurezza" è già presente nel contesto del D.M. 29 gennaio 1999, n. 85, concernente i servizi di sicurezza in ambito aeroportuale, che prevede la possibilità di affidare tale tipo di attività ad "imprese di sicurezza" in possesso dell'autorizzazione prefettizzia di cui all'articolo 134 del T.U.L.P.S., riferendosi con ciò esclusivamente agli istituti di vigilanza privata, i quali per organizzazione, strutture, tecnologie e personale sono in grado di garantire con efficacia l'assolvimento di quei servizi che hanno natura "complemetare" rispetto a quelli svolti delle Forze di polizia a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Deve, dunque, ritenersi che anche il D.M. 8 agosto 2007, nel fare menzione degli "istituti di sciurezza" muniti della licenza prevista dall'art. 134 del T.U.L.P.S., faccia esclusivo riferimento agli istituti di vigilanza privata, i quali, per livello di organizzazione, sono in grado di svolgere al meglio le attività di "sicurezza complementare" - quale quella di stewarding - offrendo nello svolgimento di tale ultimo servizio, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 3, del citato D.M., un qualificato livello di collaborazione al responsabile del "Gruppo operativo di sicurezza" ed agli ufficiali di pubblica sicurezza ai quali è richiesto di assicurare gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

Ai fini dello svolgimento dei predetti servizi di "stewarding" gli istituti di vigilanza potranno avvalersi, mediante instaurazione di idoneo rapporto lavorativo nelle forme previste dall'ordinamento, di soggetti privi della qualifica di guardia giurata che, ovviamente, non potranno essere impiegati nelle attività di vigilanza e custodia dei beni.

Nulla esclude, peraltro, che l'attività di "steward" venga svolta da personale, dipendente da istituti di vigilanza già autorizzati, in possesso della qualifica di guardia particolare giurata. Detto personale dovrà però svolgere i servizi in questione - che non comportano l'esercizio di pubbliche funzioni - senza portare armi o altri oggetti atti ad offendere.

Nell'un caso e nell'altro, occorre che gli istituti di vigilanza si avvalgano di personale in possesso dei requisiti personali, professionali e di formazione di cui agli allegati A e B del citato D.M. 8 agosto 2007, che si richiamano integralmente.

Qualora l'autorizzazione di cui all'art. 134 venga richiesta ex novo esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di "stewarding", le relative istanze dovranno essere valutate alla stregua delle altre richieste di licenza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza privata, ancorché limitate ad uno specifico servizio e/o ambito territoriale e, conseguentemente, le valutazioni preordinate al rilascio o al diniego del titolo dovranno essere quelle tipiche del relativo procedimento autorizzatorio, con particolare riferimento al requisito della capacità tecnica pur se commisurato alla specificità della richiesta.

Resta inteso che eventuali richieste di nuove licenze per l'attività di "stewarding" sono subordinate all'affidamento di tali servizi da parte delle società organizzatrici delle competizioni sportive; conseguentemente, le licenze rilasciate dovranno essere revocate nel caso di cessazione del relativo rapporto giuridico con le citate società, ferme restando eventuali altre attività di vigilanza già regolarmente autorizzate. Non è, infatti, giuridicamente compatibile la permanenza di una licenza che non sia accompagnata dall'effettivo esercizio dell'attività autorizzata.

Si sottolinea, inoltre, la necessità che nel contesto della licenza venga prescritto, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., che le modalità di svolgimento dei predetti servizi siano strettamente aderenti alle previsioni del D.M. 8 agosto 2007.

A tal fine i Sigg. Questori disporranno opportune verifiche circa la regolarità dello svolgimento dei servizi in questione.

Nel confidare nella consueta collaborazione, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.


Il Capo della Polizia

Direttore generale della pubblica sicurezza

Manganelli

   

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