Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

Congedo per assistenza al figlio disabile ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26

Dettagli

Nuova pagina 1

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nota 18-3-2008 n. 21/08/UPPA
Congedo per assistenza al figlio disabile ai sensi dell'art. 42, comma
5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - riflessi su
conteggio ferie e tredicesima mensilità.
Emanata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio
personale pubbliche amministrazioni, Servizio trattamento del
personale.

Nota 18 marzo 2008, n. 21/08/UPPA (1).

Congedo per
assistenza al figlio disabile ai sensi dell'art. 42, comma 5, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - riflessi su conteggio ferie
e tredicesima mensilità.

(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio personale
pubbliche amministrazioni, Servizio trattamento del personale.

 

 

All'


Ufficio del Difensore civico
   

Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia
   

Consiglio Regionale
   

Trieste

e, p.c.


Al


Ministero dell'economia e delle finanze
   

Dipartimento
RGS/IGOP
   

Roma


 

In riferimento alla lettera n. 3167/3081 -
UD/07 del 5 dicembre 2007 e alle precedenti note, si espongono le
seguenti considerazioni.

Il quesito è volto a conoscere se
all'indennità spettante al personale che fruisce di congedo ai sensi
dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
sia applicabile la medesima disciplina sul trattamento economico dei
riposi e permessi riconosciuti per l'assistenza ai figli con handicap
grave di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In particolare, il problema concerne gli effetti del congedo ai fini
della maturazione delle ferie e della tredicesitma mensilità.

L'istituto del congedo per assistenza al figlio disabile è stato
previsto dall'art. 4, comma 2-bis, della legge 8 marzo 2000, n. 53
successivamente integrato dall'art. 80, comma 2, della legge n. 388 del
2000 con l'inserimento nel medesimo articolo del comma 4-bis.

Con
l'emanazione del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nell'art.
42 ("riposi e permessi per i figli con handicap grave") sono stati
raccolti vari istituti diversi tra loro tutti finalizzati alla tutela e
al sostegno della maternità e della paternità. La disciplina del
congedo in questione è stata inserita nel comma 5 del predetto
articolo, che ha previsto il diritto ad un'indennità corrispondente
all'ultima retribuzione e la copertura del periodo di congedo mediante
contribuzione figurativa.

La Corte Costituzionale nella sent. n. 158
del 2007 nell'evidenziare la ratio legis dell'istituto in esame lo
definisce "congedo straordinario retribuito", evidenziando che sulla
base delle norme sopra citate (la legge n. 53 del 2000, la legge n. 388
del 2000, il D.Lgs. n. 151 del 2001) «si è attribuita la possibilità di
fruire di un congedo di durata analoga a quello previsto per gravi
motivi familiari - assistito dal diritto di percepire un'indennità
corrispondente all'ultima retribuzione, nonché coperto da contribuzione
figurativa - ai lavoratori dipendenti pubblici e privati i cui figli si
trovassero in situazioni di disabilità grave».

Sulla diversa natura di
congedo e permesso si rileva quanto espresso nel parere n. 3389 del
2005 dal Consiglio di Stato, secondo il quale «il congedo parentale è
costituito dalla cesura totale della prestazione lavorativa per periodi
più o meno lunghi, frazionati o continuativi. L'astensione determina
uno stato di parziale quiescenza del rapporto, con una sua piena
reviviscenza una volta spirato il termine del congedo. I permessi sono
assenze temporalmente assai limitate e brevi. Esse si collocano
nell'ambito di una sostanziale continuità».

Ciò posto, ad avviso dello
scrivente, al trattamento economico relativo al congedo in oggetto si
applica quanto previsto dall'art. 34, comma 5, decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, espressamente richiamato dall'art. 43 del medesimo
decreto.

Pertanto i periodi di congedo sono computati nell'anzianità
di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima
mensilità.


Il Direttore dell'ufficio

Francesco Verbaro

 

D.Lgs. 26
marzo 2001, n. 151
 

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica