"..P.Q.M. La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per x in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento di quiescenza con il computo, nella base pensionabile relativa alla cd. prima quota, della indennità mensile pensionabile da calcolarsi su tredici mensilità.
- Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze pensionistiche per i ratei arretrati, maggiorate, dalla data della maturazione del diritto fino al soddisfo, degli interessi legali rilevati anno per anno, integrati - per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura - dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice ISTAT relativo all'anno di riferimento ex art. 150 disp. att. c.p.c.. Spese compensate. .."