P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale x, in composizione monocratica, accoglie il ricorso proposto da x e per l'effetto dichiara sussistente il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973. Sui maggiori ratei arretrati è dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione fino al soddisfo. Spese compensate.