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Prestazioni di medicina legale - imponibilità IVA

Dettagli

Nuova pagina 2

Ministero dell'economia e delle finanze
Circ. 13-3-2008 n. 20/E
Prestazioni di medicina legale - imponibilità IVA - art. 1, comma 80,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008).
Emanata dal
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche
fiscali, Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e
contenzioso. 

Circ. 13 marzo 2008, n. 20/E (1).

Prestazioni di
medicina legale - imponibilità IVA - art. 1, comma 80, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008).


--------------------------------------------------------------------------------

(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
per le politiche fiscali, Agenzia delle entrate, Direzione centrale
normativa e contenzioso.

 


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L’art. 1, comma 80 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria
2008) stabilisce che «Al fine di armonizzare la legislazione nazionale
con la normativa comunitaria, le prestazioni professionali specifiche
di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell’imposta
sul valore aggiunto a decorrere dall’anno d’imposta 2005».

Tale
intervento legislativo consolida nell’ordinamento nazionale i principi
posti nella specifica materia dalla elaborazione giurisprudenziale
della Corte di giustizia delle comunità europee (sentenze del 20
novembre 2003, emesse nelle cause C-212/01 e C-307/01), ritenuti di
immediata applicazione alle prestazioni rese in ambito nazionale, come
già chiarito con circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005 e con risoluzione
n. 174/E del 22 dicembre 2005.

La richiamata elaborazione
giurisprudenziale ha chiarito che le prestazioni professionali di
medicina legale non sono comprese nei confini di applicazione dell’
esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, prevista in ambito
comunitario dall’allora vigente art. 13, parte A, n. 1, lett. c) della
sesta direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 del Consiglio, [ora, art.
132, comma 1, lett. c) direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, del
Consiglio, in vigore dal 1° gennaio 2007, pubblicata in G.U.U.E. dell’
11 dicembre 2006, n. L 347].

La Corte di giustizia ha operato un netto
distinguo all’interno delle prestazioni mediche, individuando nella
tutela della salute il criterio per ritenere esentato dall’imposta l’
intervento di natura sanitaria.

La riformulazione dell’esenzione IVA
per le prestazioni sanitarie in campo medico-legale, nella lettura
della giurisprudenza comunitaria, ha imposto una conforme applicazione
del diritto nazionale, perseguibile per via interpretativa, senza la
necessità - quindi - di introdurre modifiche legislative nell’art. 10,
n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.

Infatti, la circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005 ha illustrato i
principi enunciati nelle sentenze della Corte comunitaria, ne ha
analizzato il conseguente effetto sulla normativa nazionale -
segnatamente sull’art. 10, n. 18), del D.P.R. n. 633 del 1972 - e, allo
scopo di facilitarne la uniforme applicazione, ha individuato una
casistica esemplificativa.

In estrema sintesi, la circolare n. 4/E del
28 gennaio 2005, che resta attuale ed alla quale si rimanda per
maggiori dettagli, ha precisato che «tenendo conto, in particolare,
della nozione di "prestazione medica" elaborata nelle pronunce
giurisdizionali in discorso, l’ambito di applicazione dell’esenzione
prevista dal citato art. 10, n. 18), va limitato alle prestazioni
mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è
quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone,
comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a
carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non
soffrono di alcuna malattia».

Per quanto riguarda, invece, l’efficacia
nel tempo dei nuovi canoni di esenzione IVA per le prestazioni medico-
legali, la risoluzione n. 174/E del 22 dicembre 2005 ha precisato che
«I medici che abbiano emesso fatture in esenzione da IVA, in relazione
ad operazioni da ritenersi imponibili, sono tenuti a regolarizzare le
predette operazioni assoggettandole ad imposta, ai sensi dell'art. 26
del D.P.R. n. 633 del 1972. Peraltro va tenuto conto che i
professionisti hanno applicato l'esenzione confidando
nell'interpretazione costante espressa in passato, nella materia in
questione, dall'Amministrazione finanziaria con proprie circolari e
risoluzioni. In detta ipotesi, in base al principio della
collaborazione e della buona fede che deve caratterizzare i rapporti
tra contribuente e amministrazione finanziaria, sancito dall'art. 10
della legge n. 212 del 2000 (statuto del contribuente), torna
applicabile la previsione di cui al comma 2 del medesimo art. 10, il
quale dispone che "Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi
moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni
contenute in atti dell'amministrazione finanziaria"».

La legge
finanziaria per il 2008, con la norma in commento, è intervenuta a
modificare parzialmente il panorama applicativo in tema di imponibilità
IVA delle prestazioni medico-legali.

Infatti, al dichiarato scopo di
armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria, l’art. 1,
comma 80 in commento, ha affermato l’imponibilità delle prestazioni di
medicina legale a decorrere dall’anno d’imposta 2005.

Ciò comporta
che, limitatamente alle prestazioni medico-legali effettuate, ai sensi
dell’art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, fino all’anno d’imposta 2004,
devono ritenersi superate le indicazioni fornite con la risoluzione n.
174/E del 22 dicembre 2005, nella parte in cui non fa distinzione fra i
diversi periodi d’imposta.

Per effetto del mutato quadro normativo,
non vanno ulteriormente coltivate le controversie concernenti questioni
riferite agli anni d’imposta fino al 2004, nelle quali gli Uffici
abbiano assunto posizioni in contrasto con la nuova norma.

Conseguentemente, gli Uffici sono invitati a riesaminare caso per caso
le controversie pendenti e, ricorrendone i presupposti, ad abbandonarle
secondo le modalità di rito.

In particolare, ai fini della
compensazione delle spese di lite, appare opportuno che gli Uffici
evidenzino, negli atti processuali diretti all’abbandono della singola
controversia, la sostenibilità, fino alla sopravvenuta modifica
legislativa, della posizione interpretativa affermata dall’Agenzia con
la risoluzione n. 174/E del 22 dicembre 2005.


Le Direzioni regionali
vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare
vengano applicati con uniformità.


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D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
L. 24 dicembre 2007, n. 244


 

   

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