CGAS 2019: L'art. 6, comma 3, n. 8, del D.P.R. n. 737 del 1981 trova applicazione in casi di modesta gravità, mentre nei casi più gravi anche per l'uso di sostanze stupefacenti, può essere applicata la sanzione della destituzione dal servizio.

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Venerdì, 25 Ottobre 2019 11:28
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CGAS 2019: L'art. 6, comma 3, n. 8, del D.P.R. n. 737 del 1981 trova applicazione in casi di modesta gravità, mentre nei casi più gravi anche per l'uso di sostanze stupefacenti, può essere applicata la sanzione della destituzione dal servizio. L'art. 6, comma 3, n. 8, del D.P.R. n. 737 del 1981 trova applicazione in casi di modesta gravità, mentre nei casi più gravi anche per l'uso di sostanze stupefacenti, può essere applicata la sanzione della destituzione dal servizio. Pertanto, è legittima la destituzione dal servizio di personale della Polizia di Stato nel caso in cui questi abbia semplicemente fatto uso di sostanze stupefacenti, considerando che tale uso altera certamente l'equilibrio psichico, inficia l'esemplarità della condotta, si pone in contrasto con i doveri attinenti allo stato di appartenente alla polizia di Stato e al grado rivestito, influisce negativamente sulla formazione dell’Amministrazione di appartenenza e lede il prestigio del Corpo.