Articolo 130, comma 2, CdS – interpretazione – parere del Consiglio di Stato.
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- Creato Giovedì, 13 Marzo 2008 14:29
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Ministero dei trasporti
Circ. 7-3-2008 n. 22137
Articolo 130, comma 2, CdS – interpretazione – parere del Consiglio di Stato.
Emanata dal
Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri,
Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 6 (ex MOT 3).
Circ. 7 marzo 2008, n. 22137 (1).
Articolo 130, comma 2, CdS –
interpretazione – parere del Consiglio di Stato.
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(1) Emanata dal Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti
terrestri, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 6 (ex
MOT 3).
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Ai
Dirigenti dei SIIT
Settore Trasporti
Loro sedi
A
tutti gli Uffici periferici D.T.T.
Loro sedi
Alla
Regione
Siciliana
Assessorato trasporti turismo e comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
Palermo
All’
Assessorato regionale turismo commercio e trasporti
Direzione
compartimentale M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
Palermo
Alla
Provincia Autonoma di Trento
Servizio
Comunicazioni e Trasporti Motorizzazione
Lungadige San Nicolò, 14
Trento
Alla
Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione
Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
Bolzano
e, p.c.
All’
Automobile Club d’Italia
Via
Marsala, 8
Roma
All’
ASCOMAC – Federazione Nazionale
Commercio Macchine Agricole
Via Isonzo, 34
00198 Roma
All’
UNACOMA
Via L. Spallanzani, 22/A
00161 Roma
All’
U.N.A.S.C.A.
Piazza Marconi, 25
Roma
Alla
CONFEDERTAAI
Via Laurentina, 569
Roma
All’
A.N.D.A.C.
Via
Monteverde, 86
Roma
All’
A.S.I.A.C.
Via Domodossola,
23
Roma
All’
A.I.D.A.C.
Via Licinio Stolone, 142
00175 Roma
All’
UNIMA
Via Nomentana, 303
00162 Roma
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In data 25 settembre 2007, la Seconda sezione del Consiglio di Stato,
su richiesta dello scrivente Ufficio, con parere n. 2000703356 si è
pronunciata in merito all’interpretazione dell’articolo 130 CdS (D.Lgs.
n. 285 del 1992).
In particolare la questione prospettata verteva sul
caso di revoca di patente per perdita dei requisiti psico - fisici con
carattere permanente, ex articolo 130, comma 1, lettera a), e sulla
possibilità, per il soggetto al quale la patente era stata revocata, di
poter conseguire nuovamente la stessa, senza verifica dei requisiti di
idoneità tecnica, allorché sia dimostrato che i requisiti di idoneità
psico-fisica siano stati successivamente recuperati.
Alla luce di tale
parere si rappresenta a codesti Uffici quanto segue.
Il giudizio
medico, anche se di perdita di requisiti psico-fisici con carattere
permanente, ha per sua natura una valenza in relazione allo stato delle
conoscenze medico-terapeutiche nell’ambito delle quali è emesso.
Pertanto, qualora successivamente l’evolversi di tali conoscenze
permetta di riacquisire requisiti in precedenza stimati definitivamente
perduti, il giudizio medico di “perdita con carattere permanente” già
emesso deve stimarsi non più attuale rispetto alla nuova valutazione
degli elementi che ne furono alla base.
In tal caso, dovendosi
ritenere che il provvedimento di revoca della patente, emesso sulla
base di quel giudizio medico, non soddisfi più le esigenze pubbliche
alle quali è preordinato (essendo intervenuto un mutamento ovvero una
diversa valutazione della situazione di fatto), l’Ufficio che lo ha
emesso deve provvedere in regime di autotutela a revocarlo.
Si
richiama l’attenzione di questi Uffici sulla circostanza che la
giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che «.... la
revoca di un provvedimento amministrativo costituisce esercizio del
potere di autotutela della P.A. implicante la necessità di esplicitare
le ragioni che giustifichino la nuova determinazione amministrativa,
così che essa non può assumere la forma implicita, pena la violazione
dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prescrivente l’obbligo di
motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi..». È pertanto
proprio nella non più attuale rispondenza dell’atto di revoca della
patente illo tempore emanato alle esigenze pubbliche - essendo mutata
la valutazione dei presupposti di fatto che ne furono alla base - che
deve rinvenirsi la motivazione del provvedimento di autoannullamento in
parola.
Annullato il provvedimento di revoca della patente,
contestualmente all’atto di esibizione della certificazione medica che,
con giudizio successivo, ha ritenuto non più adeguata la valutazione di
perdita con carattere permanente dei requisiti psico-fisici, l’Ufficio
dovrà procedere contestualmente alla riattribuzione della patente,
ovvero del duplicato della patente medesima qualora l’originale sia
stato distrutto, analogamente a quanto accade per le ipotesi di cui all’
art. 129 CdS
La riattribuzione della patente, dunque, resta
condizionata alla sola verifica della sussistenza dei requisiti psico-
fisici precedentemente persi: il soggetto non dovrà sostenere esame per
la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità tecnica, atteso
che tale idoneità tecnica non è mai venuta a mancare.
Peraltro,
qualora in sede di visita medica per la valutazione della sussistenza
(rectius recupero) dei requisiti psico – fisici la Commissione medica,
a tal uopo integrata da un ingegnere, ritenga che l’idoneità alla guida
del soggetto possa essere riconosciuta solo con l’ausilio di sistemi
vicarianti, questi è tenuto a sottoporsi ad un esperimento di guida
inteso a valutare la capacità del medesimo di circolare in condizioni
di sicurezza per sé e per gli altri in condizioni di guida con un
veicolo adattato in conformità agli ausili prescritti.
Si rammenta
infine che - qualora sorgano dubbi sulla persistenza dell’idoneità
tecnica del soggetto, ad esempio in ragione del lungo tempo di
inattività di guida trascorso - è comunque fatta salva la possibilità
di disporre la revisione della patente, ai sensi e per gli effetti dell’
articolo 128 CdS.
Si invitano, pertanto, gli Uffici in indirizzo, ad
attenersi alle istruzioni illustrate.
Il Capo del dipartimento
Dott.
Ing. Amedeo Fumero
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D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285