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Cassazione 2019: più tutele per automobilisti sottoposti ad alcoltest

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Cassazione 2019: più tutele per automobilisti sottoposti ad alcoltest

La Cassazione amplia le tutele degli automobilisti che vengono sottoposti all'alcoltest: con una sentenza ha infatti sancito che "in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione".
Per queste ragioni, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui i giudici d'appello di Milano avevano confermato la condanna, emessa dal tribunale di Pavia con rito abbreviato, di un automobilista a 4 mesi di arresto e mille euro di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza.
La Cassazione ha cosi' accolto il ricorso della difesa dell'imputato, nel quale si sottolineava che l'etilometro utilizzato per il test risultava solo omologato e non sottoposto alla revisione periodica prescritta dalla legge. Anche sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale relativa alle apparecchiature autovelox e al loro corretto funzionamento, i giudici di piazza Cavour hanno ritenuto di "modificare il tradizionale orientamento fin qui seguito": nella sentenza odierna, si osserva che "la giurisprudenza finora ha privilegiato le esigenze di tutela della sicurezza stradale, a fronte dell'interesse dell'imputato a ottenere tutela in presenza di accertamenti automatici effettuati da apparecchi quali gli autovelox o gli etilometri, dei quali spesso le amministrazioni non sono in grado di dimostrare l'aggiornata taratura della funzionalità'". L'orientamento tradizionale "di ritenere sufficiente l'omologazione dell'apparecchio - rilevano i supremi giudici - ha comportato il gravoso onere per il privato di dimostrare la sussistenza, nel caso concreto, di un difetto di funzionamento", mentre e' "l'accusa", e' la nuova linea indicata dalla Corte, che "deve provare i fatti costitutivi del fatto reato" e "l'onere della prova dell'imputato di dimostrare il contrario può sorgere solo in conseguenza del reale ed effettivo accertamento da parte del PM del regolare funzionamento e dell'espletamento delle dovute verifiche dell'etilometro".

 

 

   

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