Corte Costituzionale 2019: G8, Consulta boccia ricorso Corte Conti su danno immagine P.a.
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- Creato Sabato, 20 Luglio 2019 04:45
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Corte Costituzionale 2019: G8, Consulta boccia ricorso Corte Conti su danno immagine P.a.
SENTENZA N. 191
ANNO 2019
"La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 51, comma 7, del Codice di giustizia contabile sollevata dalla Corte dei conti, sezione Liguria, riguardante le condizioni per la richiesta di risarcimento del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione davanti al giudice contabile. Il caso in esame riguardava un ufficiale della Polizia di Stato, imputato di violenza privata aggravata per i fatti del G8 di Genova del luglio 2001, che era stato prosciolto dalla Corte d'appello del capoluogo ligure per intervenuta prescrizione e condannato a risarcire il danno alle parti civili. La Corte dei conti aveva ritenuto illegittima la norma che subordina il risarcimento del danno all'immagine alla condanna in sede penale del pubblico dipendente. La Consulta, dichiarando inammissibile il ricorso dei giudici contabili, non e' entrata nel merito, diversamente da quanto e' avvenuto con precedenti decisioni che pero' si riferivano alla normativa anteriore all'entrata in vigore del Codice della giustizia contabile. Con la sentenza depositata oggi (di cui e' relatore il giudice Augusto Antonio Barbera), la Corte ha rilevato che la disciplina del danno all'immagine della P.a., contenuta nel recente Codice di giustizia contabile, si presta a differenti interpretazioni quanto all'individuazione dei reati per i quali la procura contabile puo' agire per chiedere il risarcimento di questo tipo di danno. Secondo i giudici costituzionali, la Corte dei conti non ha preso in esame le diverse interpretazioni possibili, non ha rappresentato l'intero quadro normativo e non ha motivato adeguatamente sulla possibilita' di ritenere che il titolo del reato commesso nella fattispecie avrebbe consentito una condanna al risarcimento del danno all'immagine e, cosi' facendo, ha impedito una verifica sulla "rilevanza" della questione nel giudizio principale. (AGI)"
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