Cassazione 2019: le divise e le uniformi di lavoro, anche se non richiamate espressamente come DPI, a tutti gli effetti sono valutabili come DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
La Suprema Corte sottolinea le normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in virtù delle quali costituisce Dpi qualsiasi attrezzatura indossata dal lavoratore per proteggerlo contro rischi suscettibili di minacciare la sua sicurezza e salute, nonché ogni complemento e accessorio ad esso funzionale, e ne offre una lettura ampliata.
Ergo, anche gli indumenti e gli accessori, benché non qualificati dal datore come tali, sono da considerare DPI se, in concreto, assolvono al compito di proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti.
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