Art. 21 D.L.vo 28.1.2019 n. 4, convertito dalla legge 28.3.2019, n. 26. Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare

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Categoria: Previdenza
Creato Sabato, 22 Giugno 2019 16:31
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Articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro
Circolare numero 93 del 17-06-2019

"..Rientrano nella categoria di personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 165/2001:

 

i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
gli avvocati e procuratori dello Stato;
il personale militare e delle Forze di polizia di Stato;
il personale della carriera diplomatica e prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (escluso il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362);
il personale della carriera dirigenziale penitenziaria;
i professori e i ricercatori universitari, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
le altre categorie di dipendenti per il cui trattamento giuridico le norme legislative rinviano ad una delle categorie sopra richiamate.
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