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Dispositivi di misura della velocità dei veicoli ai sensi dell'art. 142, comma 6 del Codice della st

Dettagli
 
Ministero dell'interno
Circ. 18-12-2007 n. 300/A/1/28640/144/5/20/3
Dispositivi di misura della velocità dei veicoli ai sensi dell'art. 142, comma 6 del Codice della strada. Verifiche periodiche di funzionalità.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato.

 

Circ. 18 dicembre 2007, n. 300/A/1/28640/144/5/20/3 (1).

Dispositivi di misura della velocità dei veicoli ai sensi dell'art. 142, comma 6 del Codice della strada. Verifiche periodiche di funzionalità.


(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato.

 


 

 

Ai

Compartimenti della Polizia stradale

   

Loro sedi

e, p.c.: Agli Uffici territoriali del Governo
    Loro sedi
  Ai Commissariati di Governo per le Province
    autonome di Trento e Bolzano
  Alla Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta
    Aosta
  Alle Questure della Repubblica
    Loro sedi
  Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
    Dipartimento dei trasporti terrestri
    Roma
  Al Ministero delle politiche agricole e forestali
    Corpo Forestale dello Stato
    Roma
  Al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri
    Roma
  Al Comando generale della Guardia di Finanza
    Roma
  Alle Direzioni interregionali della Polizia di Stato
    Loro sedi
 

Al

Centro di addestramento della Polizia stradale

    Cesena
     

 


 


Si fa seguito alla circolare 30 giugno 2005, n. 300/A/1/43252/144/5/20/3 relativa all'oggetto, con la quale sono state fornite alcune indicazioni relative alla problematica della "taratura" dei dispositivi di misura della velocità.

In proposito, si fa presente che, con le sentenze che si allegano, sono stati confermati, dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, i contenuti della circolare richiamata. Infatti con la sentenza 21 giugno 2007, n. 14566 la Sezione II Civile della Corte di Cassazione ha precisato che «Nessuna disposizione normativa impone la taratura periodica o prima dell'uso delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità».

Nello stesso senso la Sezione II della Cassazione Civile, con la sentenza 27 luglio 2007, n. 16757 ha stabilito che «La normativa europea non riguarda le apparecchiature di rilevamento delle infrazioni per le quali è prevista la sola omologazione e non anche la periodica taratura con l'obbligo di attestazione della funzionalità».

Con l'occasione si trasmette, inoltre, il parere fornito dall'Area III, Sistema sanzionatorio della Direzione centrale per l'Amministrazione generale e per gli Uffici territoriali del Governo del Dipartimento affari interni e territoriali di questo Ministero (parere n. M/2413-12 del 30 ottobre 2007), con il quale si conferma la circostanza che gli apparecchi di cui trattasi non sono sottoposti alle regole della legge n. 273 del 1991 istitutiva del Sistema nazionale di taratura.


Gli Uffici territoriali del Governo sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia municipale e provinciale.


Il Direttore centrale

Rosini


 


Allegati


Corte di Cassazione, Sez. II Civile, 21 giugno 2007, n. 14566

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 Presidente

 Consigliere

 Consigliere

- Consigliere

 - rel. Consigliere


ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Viale XXV Aprile n. 11, presso lo studio dell'Avv. ....... che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CA. CO.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 339/05 del Giudice di pace di CORIGLIANO CALABRO del 30 maggio 2005 depositata il 31 maggio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio il 11.04.07 dal Consigliere Dott. .....

udito per il ricorrente l'Avv. Romano ...... che si riporta al ricorso;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale Dott. .... che ha concluso per il rinvio della trattazione del ricorso alla pubblica udienza.

È presente il P.G. in persona del Dr. ...... che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.


Fatto e Diritto


Con atto notificato il 3.10.2005, il Comune di Corigliano Calabro ricorre per Cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Corigliano Calabro del 31 maggio 2005, che, in accoglimento del ricorso avanzato da C. C., aveva annullato la sanzione amministrativa a questi irrogata per violazione dell'art. 142 del Codice della strada, comma 8 (per avere superato il limite di velocità prescritto), accertata mediante autovelox, ritenendo il verbale di contestazione illegittimo per omessa contestazione immediata dell'infrazione, per omessa segnalazione dell'apparecchiatura di rilevamento automatico della velocità, per illegittimità del decreto prefettizio che autorizzava, nel tratto di strada interessato, l'uso della predetta apparecchiatura e per recare quest'ultima una omologazione non correlata alle attuali disposizioni di legge e per non essere stata la stessa sottoposta a verifica e taratura.

L'intimata non si è costituita.

Attivata procedura ex art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso denunzia «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: Violazione degli artt. 200 e 201 del Codice della strada (in particolare comma 1-bis, lett. e) e degli artt. 384 e 385 del regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992). In subordine: Violazione degli artt. 200 e 201 del Codice della strada (in particolare comma 1-bis, lett. f). Violazione del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4. Violazione e falsa applicazione della legge 20 marzo 1865, art. 5, all. E, e dei principi di diritto in tema di disapplicazione. Violazione del decreto del Prefetto di Cosenza 8 settembre 2003, n. 46. Violazione del diritto di difesa e delle norme processuali a tutela del predetto diritto costituzionale. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia».

Sostiene parte ricorrente che il giudice di pace ha errato nel ritenere:

a) necessaria, nel caso di specie, la contestazione immediata della violazione atteso che, ai sensi dell'art. 200 del Codice della strada, essa è obbligatoria soltanto ove è possibile e che, comunque, il successivo art. 201, comma 1-bis espressamente esonera da tale adempimento il caso in cui la violazione ai limiti di velocità venga accertata mediante apparecchi di rilevamento gestiti e nella disponibilità degli organi di Polizia che consentono la determinazione dell'illecito soltanto in un momento successivo;

b) dovuta la preventiva informazione sul posizionamento, nel tratto stradale, della relativa apparecchiatura, essendo tale condizione richiesta soltanto per gli accertamenti effettuati con i dispositivi di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4;

c) illegittimo e quindi disapplicabile il decreto prefettizio che autorizzava l'uso della predetta apparecchiatura, fornendo sul punto motivazione arbitraria e contraddittoria;

d) mancante la preventiva informazione, pur ammettendo, con motivazione contraddittoria ed illogica, che essa era presente.

Il secondo motivo di ricorso denunzia «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: Violazione degli artt. 142 e 201 del Codice della strada (in particolare comma 1-bis, lett. e) dell'art. 345 del regolamento di esecuzione del Codice della strada. In subordine: Violazione degli artt. 200 e 201 del Codice della strada (in particolare comma 1-bis, lett. f). Violazione del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4. Violazione del decreto del 27 novembre 1989, n. 2961 e del decreto del 19 settembre 1996, n. 3480 del Ministero dei lavori pubblici. Violazione del D.M. 29 ottobre 1997 del Ministero dei lavori pubblici. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia».

Parte ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso valore probatorio agli accertamenti compiuti con l'apparecchiatura Velomatic 512 in concreto utilizzata, pur in presenza della sua omologazione, reputando quest'ultima inefficace in quanto precedente alle innovazioni legislative in materia e perché non sottoposta a taratura e verifica, reputando priva di effetti quella eseguita.

I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in ragione della loro connessione obiettiva, sono fondati.

In relazione all'obbligo di contestazione immediata della violazione, previsto in generale dall'art. 200, comma 1 del Codice della strada, va osservato che, nella fattispecie, non è in discussione la circostanza che l'infrazione sia stata accertata mediante autovelox, il quale consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo, e che tale apparecchiatura era gestita direttamente ed era nella disponibilità degli organi di Polizia. Tanto precisato, la pronuncia gravata è palesemente incorsa nel vizio lamentato di violazione di legge, in quanto non ha considerato che l'art. 201 del Codice della strada, comma 1-bis esonera espressamente da tale adempimento nei casi in cui la violazione venga accertata, sussistendo le altre condizioni, mediante apparecchi automatici di rilevamento, con l'effetto di rendere pienamente legittima la contestazione differita (ex multis: Cass. nn. 1752, 9924, 10253 e 24355 del 2006 ). Fondate appaiono altresì le altre censure.

Le affermazioni del Giudice di pace in merito alla mancanza della preventiva segnalazione dell'apposizione, nel tratto di strada interessato, della relativa apparecchiatura di rilevamento automatico e circa l'illegittimità della sua utilizzazione per essere, a sua volta, illegittimo il decreto del Prefetto che ne consentiva l'uso, appaiono infatti errate, atteso che tali adempimenti sono richiesti esclusivamente per i dispositivi previsti dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4 menzionati nella lett. f) dell'art. 201, comma 1-bis, per il cui uso la legge non richiede le specifiche condizioni previste dalla precedente lett. e), le quali, come si è detto, non essendo mai state poste in discussione, devono ritenersi sussistenti nella fattispecie.

Del tutto erroneo, nonché contraddittorio, è poi il rilievo secondo cui l'omologazione dell'apparecchiatura sarebbe inefficace in quanto anteriore alla disciplina legislativa che consente la contestazione differita. L'osservazione è priva di pregio e di rilevanza, non essendo stato allegato che le nuove disposizioni abbiano modificato anche i presupposti tecnici richiesti per il provvedimento di omologazione. In ogni caso, si rileva che l'omologazione si riferisce al tipo e non alla singola apparecchiatura utilizzata (Cass. n. 5889 del 2004).

Infondata è, infine, l'argomentazione circa l'inaffidabilità del dispositivo utilizzato per mancanza di taratura e di revisione, dal momento che nessuna disposizione normativa impone la taratura periodica o prima dell'uso delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha anzi affermato che, una volta riscontrata l'omologazione, l'efficacia probatoria dell'apparecchiatura opera fino a quando venga accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo (Cass. n. 10212 del 2005).

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata; sussistendone le condizioni, la causa è decisa nel merito e l'opposizione rigettata.

Le spese di giudizio, limitate al grado di legittimità, essendosi l'Amministrazione opposta alla difesa in primo grado tramite proprio funzionario, seguono la soccombenza.


P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da Ca. Co., che condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre accessori.


 


Cassazione Civile, Sez. II, 27 luglio 2007, n. 16757

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 Presidente

- Consigliere

- Consigliere

 - rel. Consigliere

 - Consigliere


ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

G. C.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 297/05 del Giudice di pace di LAGONEGRO del 7 ottobre 2005, depositata 18.10.05;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio il 09.03.07 dal Consigliere Dott. ...

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale Dott. ..... che ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso, con ogni ulteriore provvedimento come per legge.


Fatto e Diritto


Il Ministero dell'interno propone ricorso per Cassazione contro G. C., che non svolge difese in questa sede, avverso la sentenza del G.P. di Lagonegro n. 297/05, che ha accolto l'opposizione al verbale n. (Omissis), elevato dalla Polstrada di Potenza per violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 8.

Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha concluso per l'accoglimento, richiesta che merita adesione.

Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione della legge n. 273 del 1991, del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45 e art. 142, comma 6, artt. 192 e 345 del regolamento di attuazione del Codice della strada, deducendo che non è prevista da alcuna norma nazionale o comunitaria la taratura periodica dell'apparecchiatura autovelox; che gli organi di Polizia sono tenuti a rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso; che tutti i dispositivi misuratori in servizio nei Paesi CEE vengono approvati secondo i rispettivi regolamenti nazionali; che non esistono, al riguardo, norme comunitarie vincolanti; che gli organi di Polizia sono tenuti a verificare che sulle apparecchiature siano riportati gli estremi dell'approvazione rilasciata dal Ministero.

La censura è fondata.

La sentenza impugnata ha accolto l'opposizione per la mancanza di regolare taratura dell'autovelox richiamando le raccomandazioni dell'OIML sulla omologazione e la verifica iniziale e periodica e deducendo che in Italia non vi è conformità tra le procedure di omologazione adottate dal Ministero e la normativa nazionale e internazionale.

Ha richiamato una sentenza del Tribunale di Lodi secondo la quale, in tema di determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solo omologate.

Questa Corte, proprio in tema di autovelox, ha affermato che la necessità dell'omologazione va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare come si desume dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass. 13274/06, Cass. 24 marzo 2004, n. 5889) e che, a norma dell'art. 142 del nuovo Codice della strada, comma 6, sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate (Cass. 8515/01).

La sentenza si è posta in contrasto con tali principi, peraltro richiamando una isolata decisione di merito, precedente all'affermazione degli stessi.

La normativa europea non riguarda le apparecchiature di rilevamento delle infrazioni per le quali è prevista la sola omologazione e non anche la periodica taratura con l'obbligo di attestazione della funzionalità (Cass. 7 novembre 2003, n. 16713).

All'accoglimento del ricorso, conseguono la cassazione della sentenza senza rinvio non necessitando ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito col rigetto dell'originaria opposizione e la condanna alle spese dell'opponente.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione e condanna l'opponente alle spese liquidate in Euro 400, oltre le eventuali prenotate a debito.


Così deciso in Roma, il 9 marzo 2007.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2007.


 


MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli affari interni e territoriali

Direzione centrale per l'amministrazione generale e per gli Uffici territoriali del Governo

Area III

Sistema sanzionatorio amministrativo


Prot. n. M/2413-12

Roma, 30 ottobre 2007


 

  Alla Prefettura
    Ufficio territoriale del Governo di Prato
    Area III
    (Rif. prot. n. 22608/07 del 26 luglio 2007)
e, p.c.: Al Dipartimento della pubblica sicurezza
    Direzione centrale della Polizia stradale,
    ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
    Servizio di Polizia stradale
     

 


Oggetto: Taratura apparecchiature utilizzate dagli organi di Polizia stradale per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità. Parere.

Con la nota in riferimento, codesta Prefettura - Ufficio territoriale del Governo ha chiesto di conoscere l'avviso dello scrivente Ministero in ordine alla legittimità degli accertamenti relativi alla violazione dell'art. 142 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) eseguiti utilizzando apparecchiature autovelox non debitamente tarate.

In relazione a tale problematica, codesta Prefettura ha ritenuto opportuno disporre l'accoglimento dei ricorsi proposti ex art. 203 del Codice della strada, nei casi in cui dagli atti sia emerso che l'autovelox o il telelaser utilizzati per l'accertamento non fossero stati sottoposti alle verifiche periodiche della funzionalità previste dalla legge n. 273 del 1991, invocando a sostegno di tale orientamento il parere espresso dall'Avvocatura distrettuale di Firenze, in cui si afferma che «la mancata taratura dell'apparecchio misuratore della velocità e la violazione di norme riguardanti tale operazione rendono annullabile il verbale di accertamento sulla cui base sono state irrogate le sanzioni».

A tale riguardo, si osserva che la circolare 30 giugno 2005, n. 300/A/1/43252/144/5/20/3 ha chiarito come la legge n. 273 del 1991, istitutiva del Sistema nazionale di taratura, non presenti alcuna attinenza con le apparecchiature di misurazione della velocità, per le quali non è necessaria una taratura in senso tecnico, atteso che detta normativa concerne soltanto i controlli metrologici effettuati su apparecchi di misurazione del tempo, della distanza e della massa. Ciò in quanto tecnicamente la grandezza "velocità" non è una "misura di base" come il tempo o la massa, ma una grandezza derivata, in quanto calcolata dal rapporto spazio/tempo.

Dello stesso avviso si è dichiarato il Ministero delle attività produttive che ha escluso che le apparecchiature destinate a controllare la velocità debbano essere oggetto di verifica metrologica presso i SIT di cui alla citata legge n. 273 del 1991.

Un obbligo generalizzato di verifica metrologica degli strumenti non può evincersi neanche da altre norme tecniche che, non solo non disciplinano la materia in modo specifico, ma non sono comunque vincolanti per l'ordinamento italiano per l'assenza di specifico recepimento o richiamo da parte di norme nazionali.

In particolare i documenti e le raccomandazioni emanate dall'OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale) di cui l'Italia è Stato membro non rappresentano un obbligo giuridico vincolante, costituendo gli stessi solo degli atti di indirizzo con finalità meramente orientative per l'eventuale definizione di una disciplina omogenea della materia.

Per contro, i dispositivi di misurazione della velocità dei veicoli rinvengono la propria specifica disciplina nel D.M. 29 ottobre 1997 che, all'art. 4, impone agli organi di Polizia stradale, che impiegano dette apparecchiature, di rispettare «le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso», escludendo la necessità della taratura periodica del misuratore, se non espressamente richiesta dal costruttore nel manuale d'uso depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al momento della richiesta o del decreto di approvazione.

La precitata circolare precisa, altresì, le differenti modalità di impiego dei dispositivi autovelox a seconda che tali apparecchiature vengano impiegate esclusivamente con la presenza e il costante monitoraggio dell'agente accertatore, o siano invece adoperate in modalità cosiddetta automatica, cioè senza il presidio dell'organo accertatore.

Nel primo caso non si richiede alcuna verifica periodica della funzionalità, poi ché i dispositivi sono dotati di sistemi di auto-diagnosi che avvisano immediatamente l'operatore di Polizia circa eventuali guasti o malfunzionamenti.

Nel secondo caso è, invece, necessario un controllo periodico circa la corretta funzionalità, da effettuare con cadenza al massimo annuale, presso lo stesso costruttore o un'officina a ciò abilitata.

La questione in esame è stata, da ultimo, affrontata con riferimento ad apparecchiature analoghe, nella circolare 22 marzo 2007, n. 9 di questa Direzione centrale, che richiama, tra l'altro, un recente parere del Ministero dei trasporti in cui si riafferma, ancora una volta, l'estraneità della materia alla disciplina dettata nella legge n. 273 del 1991.

Ad ulteriore supporto dell'orientamento prospettato dallo scrivente Ministero, si richiamano due recenti pronunce rese dai Giudici di legittimità.

In particolare, nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II Civile, del 21 giugno 2007, n. 14566 si afferma testualmente che è «infondata l'argomentazione circa l'inaffidabilità del dispositivo utilizzato per mancanza di taratura e di revisione, dal momento che nessuna disposizione normativa impone la taratura periodica o prima dell'uso delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha anzi affermato che, una volta riscontrata l'omologazione, l'efficacia probatoria dell'apparecchiatura opera fino a quando venga accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo (Cass. n. 10212 del 2005)».

Dello stesso tenore è la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. II Civile, del 27 luglio 2007, n. 16757, con la quale il Supremo Collegio ha accolto il ricorso proposto da questo Ministero avverso una sentenza del Giudice di pace di Lagonegro, affermando che la taratura periodica dell'apparecchiatura autovelox non è prevista da alcuna norma nazionale o comunitaria e che gli organi di Polizia sono tenuti a rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso.

Dunque, per le apparecchiature di rilevamento delle infrazioni è prevista, a norma dell'art. 142, comma 6, del Codice della strada, la sola omologazione e non anche la periodica taratura con l'obbligo di attestazione della funzionalità (in tal senso si veda anche Cass., 7 novembre 2003, n. 16713).

In conclusione, ai fini della decisione dei ricorsi al Prefetto ex art. 203 del Codice della strada, occorrerà, a norma dell'art. 4 del D.M. 29 ottobre 1997, tener conto delle diverse modalità di funzionamento delle apparecchiature in questione e delle prescrizioni contenute nel manuale d'uso.


 


D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
D.M. 29 ottobre 1997
L. 11 agosto 1991, n. 273

   

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